Figli residenti all’estero
Se una persona ha diritto agli assegni familiari in virtù della legislazione svizzera e i suoi figli sono residenti all’estero, per la concessione delle prestazioni si applicano regole particolari. In questi casi, gli assegni familiari sono infatti versati solo se la Svizzera vi è tenuta in virtù di una convenzione internazionale di sicurezza sociale. Una tale convenzione è stata conclusa in particolare con gli Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS). Per le persone attive nell’agricoltura, è stata conclusa una convenzione anche con altri Stati, per esempio con la Turchia.
Se sussiste un diritto agli assegni familiari per i figli residenti all’estero, possono essere esportati l’assegno per i figli e l’assegno di formazione, ma non l’assegno di nascita né l’assegno di adozione. In certi casi può essere esportato anche l’assegno per l’economia domestica destinato ai lavoratori agricoli.
Per quanto riguarda i figli che lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a esservi domiciliati al massimo cinque anni. Durante questo periodo, continuano a dare diritto agli assegni familiari. La presunzione di mantenimento del domicilio in Svizzera può essere confutata. I criteri per i quali il domicilio non è mantenuto in Svizzera sono i seguenti:
- il figlio non è più assicurato all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie conformemente alla legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal). Secondo la LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi;
- il figlio non mantiene i contatti con la famiglia e gli amici in Svizzera e non vi trascorre le vacanze semestrali;
- il figlio ha lasciato la Svizzera per stabilirsi all’estero da uno dei genitori;
- in passato, il figlio ha già vissuto nel suo attuale luogo di residenza all’estero e vi ha frequentato la scuola.
Informazioni complementari sull’esportazione degli assegni familiari al di fuori dell’agricoltura.
Gli assegni familiari (al di fuori dell’agricoltura) possono essere esportati nei casi seguenti:
Cittadini di uno Stato dell’UE o dell’AELS
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.
I cittadini di questi Stati che esercitano un’attività lucrativa salariata o indipendente in Svizzera e le persone prive di attività lucrativa domiciliate in Svizzera hanno diritto all’assegno per i figli e all’assegno di formazione per i figli residenti in uno di questi Stati.
Cittadini di un altro Stato con cui la Svizzera ha concluso una convenzione
A seguito della Brexit, le seguenti regole si applicano al Regno Unito:
Le persone (cittadini britannici, svizzeri e dell'UE) che si trovavano in una situazione transfrontaliera con il Regno Unito prima del 1° gennaio 2021 continuano ad avere diritto agli assegni familiari, anche per i bambini nati dopo tale data; per le persone che si trovano in una situazione transfrontaliera con il Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021 in avanti, gli assegni familiari non vengono esportati.
Bosnia e Erzegovina.
La nuova convenzione di sicurezza sociale con la Bosnia ed Erzegovina è entrata in vigore il 1° settembre 2021. Gli assegni familiari secondo la LAFam non sono più inclusi nel campo di applicazione materiale della nuova convenzione. Di conseguenza, i bambini residenti in Bosnia-Erzegovina e in altri paesi non danno più diritto agli assegni familiari.
Figli residenti in un altro Stato (con cui la Svizzera non ha concluso una convenzione)
Tutti gli altri Stati.
Di regola, a prescindere dalla loro cittadinanza, le persone che hanno figli residenti in un Paese con cui la Svizzera non ha concluso una convenzione internazionale di sicurezza sociale non hanno diritto agli assegni familiari.
Fanno eccezione le persone che rientrano nelle categorie seguenti:
- i salariati svizzeri che lavorano all’estero al servizio della Confederazione, di un’organizzazione internazionale o di un’organizzazione privata di assistenza e che restano assicurati obbligatoriamente all’AVS;
- i salariati che lavorano all’estero per un datore di lavoro con sede in Svizzera da cui ricevono il salario e che restano assicurati obbligatoriamente all’AVS; e
- i lavoratori distaccati dalla Svizzera all’estero che sono assicurati all’AVS in virtù di una convenzione internazionale.
Queste persone hanno diritto all’assegno per i figli e all’assegno di formazione a prescindere dal luogo di residenza dei figli. Tuttavia, l’importo delle prestazioni è adeguato al potere d’acquisto del Paese di residenza del figlio.
Informazioni complementari sull’esportazione degli assegni familiari nell’agricoltura
Gli assegni familiari nell’agricoltura possono essere esportati nei casi seguenti:
Cittadini di uno Stato dell’UE o dell’AELS:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.
I cittadini di questi Stati che esercitano un’attività lucrativa salariata o indipendente nel settore agricolo in Svizzera hanno diritto all’assegno per i figli e all’assegno di formazione per i figli residenti in uno di questi Stati. I salariati hanno inoltre diritto all’assegno per l’economia domestica.
Cittadini di uno Stato con cui la Svizzera ha concluso una convenzione:
Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Francia, Italia, Macedonia, Montenegro, Portogallo, San Marino, Slovenia, Spagna, Turchia.
I cittadini di questi Stati che esercitano un’attività lucrativa salariata o indipendente nel settore agricolo in Svizzera hanno diritto all’assegno per i figli e all’assegno di formazione a prescindere dal luogo di residenza dei figli.
Concorso di diritti, pagamento dell’importo differenziale e versamento a terzi nei rapporti con gli Stati membri dell’UE/AELS
Le regole menzionate qui di seguito si applicano non appena vi è un legame con uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, per esempio quando uno dei genitori vi lavora o vi risiede, e questo vale anche se i figli sono domiciliati in Svizzera.
Concorso di diritti
Ogni figlio dà diritto a un solo assegno dello stesso tipo. Quando più persone possono far valere un diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio, vi è concorso di diritti. Per stabilire chi riscuoterà gli assegni familiari in un caso del genere è stato definito un ordine di priorità.
Gli assegni familiari fondati sull’esercizio di un’attività lucrativa hanno la precedenza su quelli dipendenti da una rendita. Le prestazioni fondate sull’esercizio di un’attività lucrativa o sul beneficio di una rendita hanno la precedenza su quelle connesse al domicilio. Se più persone hanno un diritto derivante da un’attività lucrativa, il primo avente diritto è quello che esercita un’attività lucrativa nello Stato in cui risiede la famiglia.
Pagamento dell’importo differenziale
Una volta che l’ordine di priorità ha permesso di determinare chi riceverà gli assegni familiari quale primo avente diritto e chi sarà il secondo avente diritto, bisogna verificare se sussista un eventuale diritto a un importo differenziale. Se in virtù della legislazione di un altro Stato il secondo avente diritto potrebbe beneficiare di prestazioni familiari più elevate rispetto a quelle del primo avente diritto, può chiedere che gli sia versata la differenza.
Versamento a terzi
Qualora gli assegni familiari non siano utilizzati per provvedere alle necessità dei membri della famiglia cui sono destinati, la persona che si occupa effettivamente del figlio può esigere che le prestazioni le siano versate direttamente. Se questa persona vive all’estero, la richiesta va inoltrata presso l’istituzione competente del suo luogo di residenza, che la trasmetterà alla cassa competente dello Stato in cui lavora l’avente diritto. Se invece vive in Svizzera, la richiesta di versamento a terzi va inoltrata presso la cassa per assegni familiari svizzera dell’avente diritto. Se le prestazioni sono versate direttamente su un conto all’estero, le spese per il versamento sono a carico della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari. Le spese amministrative dell’istituto bancario che riceve il denaro all’estero sono a carico della persona a cui sono versati gli assegni.