La competenza di emanare le disposizioni d’esecuzione e i compiti di vigilanza sono suddivisi tra la Confederazione e i Cantoni. La legge sugli assegni familiari (LAFam) garantisce una certa armonizzazione. Essa stabilisce anche quali sono gli ambiti di competenza esclusiva della Confederazione e quali sono gli aspetti che devono essere disciplinati dai Cantoni.
Ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni
Confederazione
La Confederazione fissa le regole quadro a cui si devono attenere i Cantoni, lasciando comunque loro la possibilità di prevedere prestazioni più generose. Essa regolamenta le questioni di diritto materiale, in particolare per quanto riguarda le modalità e le condizioni per la concessione degli assegni familiari (inizio e fine del diritto, limiti di età, concorso di diritti, esportazione degli assegni familiari, coordinamento con le prestazioni delle altre assicurazioni sociali ecc.). Nel quadro dei suoi compiti di vigilanza, la Confederazione impartisce istruzioni per consentire un’applicazione uniforme del diritto da parte degli organi d’esecuzione.
Cantoni
I Cantoni emanano normative proprie in materia di assegni familiari, ma sempre nel rispetto delle prescrizioni fissate dalla Confederazione. Essi hanno la possibilità, ma non l’obbligo, di prevedere prestazioni più generose rispetto agli importi minimi stabiliti dal diritto federale. Inoltre possono versare assegni di nascita o di adozione oppure introdurre prestazioni aggiuntive (p. es. supplementi per le famiglie numerose). I Cantoni esercitano la vigilanza sulle casse di compensazione per assegni familiari e, in linea generale, disciplinano l’organizzazione e il finanziamento degli assegni familiari.
Casse di compensazione per assegni familiari
Lo scopo delle casse di compensazione per assegni familiari (CAF) è di assicurare una certa solidarietà tra i datori di lavoro o gli indipendenti affiliati a una stessa cassa. La compensazione degli oneri tra gli affiliati permette infatti di evitare che in sede di assunzione i datori di lavoro diano preferenza a una persona senza figli rispetto a una con figli.
Le CAF costituiscono gli organi d’esecuzione degli ordinamenti sugli assegni familiari.
Esistono tre tipi di casse di compensazione per assegni familiari (CAF):
- le CAF cantonali: ogni Cantone ne ha una;
- le CAF gestite dalle casse di compensazione AVS: per poter essere attive in un Cantone, basta che si annuncino presso l’autorità competente del Cantone in questione;
- le CAF professionali e interprofessionali riconosciute dai Cantoni: i Cantoni stabiliscono le condizioni per il riconoscimento di queste CAF; in particolare possono esigere un numero minimo di membri affiliati (datori di lavoro ed eventualmente indipendenti) e/o di salariati.
Le CAF fissano gli assegni familiari ed emanano e notificano le decisioni relative a queste prestazioni, che si tratti della concessione o del rifiuto di assegni familiari, del versamento a terzi o del versamento dell’importo differenziale.
Inoltre, versano gli assegni familiari ai lavoratori indipendenti e, in determinate circostanze, ai salariati, ad esempio nel caso di versamento a terzi o se il datore di lavoro non versa regolarmente gli assegni dovuti.
Le CAF hanno anche il compito di fissare e riscuotere i contributi.
Infine, comunicano al registro degli assegni familiari tutte le informazioni relative agli assegni che versano.
Datori di lavoro
In linea di massima, i datori di lavoro versano gli assegni familiari mensilmente, insieme allo stipendio. Essi devono informare i propri dipendenti riguardo al loro diritto agli assegni familiari, fornire loro il relativo modulo di richiesta e poi trasmetterlo debitamente compilato alla cassa di compensazione per assegni familiari (CAF). Se i datori di lavoro vengono a conoscenza di un cambiamento di circostanze che potrebbe incidere sul diritto agli assegni familiari di un loro dipendente, hanno l’obbligo di notificarlo tempestivamente alla propria CAF. Infine finanziano gli assegni familiari versando contributi alla propria CAF.
Aventi diritto agli assegni familiari
Le persone con figli che desiderano percepire assegni familiari devono farne richiesta. L’obbligo principale degli aventi diritto agli assegni familiari è di comunicare alle casse di compensazione per assegni familiari qualsiasi cambiamento della situazione personale o professionale propria o dei propri figli che potrebbe incidere sul loro diritto agli assegni familiari. Se violano tale obbligo e percepiscono prestazioni senza averne il diritto, devono restituire le prestazioni riscosse indebitamente.
Finanziamento
I Cantoni disciplinano il finanziamento degli assegni familiari.
Gli assegni familiari percepiti dai salariati sono finanziati dai datori di lavoro. Tutti i lavoratori indipendenti pagano contributi per finanziare gli assegni percepiti dagli indipendenti. Gli assegni familiari versati alle persone prive di attività lucrativa sono invece principalmente a carico dei Cantoni.
Come le altre assicurazioni sociali, anche gli assegni familiari si fondano sul principio di solidarietà. I contributi vanno pagati indipendentemente dalla situazione familiare (con o senza figli) dei lavoratori salariati o indipendenti. L’aliquota di contribuzione varia a seconda delle casse di compensazione per assegni familiari e dei Cantoni. Gli assegni familiari sono finanziati in gran parte dalle categorie di persone illustrate di seguito.
- I datori di lavoro: i datori di lavoro versano i contributi, calcolati in percentuale dei redditi dei salariati soggetti all’AVS, alla propria cassa di compensazione per assegni familiari. I lavoratori salariati pagano un contributo per il finanziamento degli assegni familiari unicamente nel Cantone del Vallese.
- I lavoratori indipendenti: gli indipendenti versano i contributi, calcolati in percentuale del loro reddito soggetto all’AVS, alla propria cassa di compensazione per assegni familiari. Per i contributi degli indipendenti vige un tetto massimo: essi sono prelevati solo sulla parte di reddito che non supera i 148 200 franchi all’anno.
- Le persone prive di attività lucrativa: in linea di principio sono i Cantoni a finanziare gli assegni familiari versati alle persone prive di attività lucrativa. Tuttavia, la Confederazione conferisce loro la facoltà di introdurre l’obbligo di pagare contributi a carico di tali persone. Ad oggi, si sono avvalsi di questa possibilità i Cantoni di Appenzello Esterno, Glarona, Soletta, Ticino e Turgovia.
I Cantoni possono introdurre una compensazione degli oneri, totale o parziale, tra le casse di compensazione per assegni familiari attive nel proprio Cantone. Non è prevista invece una compensazione degli oneri a livello federale.
Ultima modifica 03.03.2017