La legge sugli assegni familiari riconosce un diritto agli assegni familiari alle categorie di persone esposte di seguito.
I lavoratori salariati
Per poter beneficiare di assegni familiari in qualità di salariato, occorre conseguire un reddito soggetto all’AVS di almeno 612 franchi al mese o 7350 franchi all’anno. Se questa soglia non viene raggiunta, i salariati sono considerati persone prive di attività lucrativa. In caso d’impiego presso più datori di lavoro, occorre sommare tutti i salari e considerare il reddito totale.
In linea di principio, il diritto agli assegni familiari nasce e si estingue con il diritto al salario. Esistono però alcune eccezioni (malattia, infortunio, maternità).
In caso di impedimento al lavoro (malattia, infortunio) gli assegni familiari continuano a essere versati per il mese in cui è iniziato l’impedimento e per i tre mesi seguenti. Inoltre, durante il congedo di maternità le donne continuano ad avere diritto agli assegni familiari per la durata del congedo, ma al massimo per 16 settimane. Il diritto a queste prestazioni sussiste a prescindere dal diritto al salario.
La richiesta di assegni familiari deve essere inoltrata al proprio datore di lavoro o alla cassa di compensazione per assegni familiari a cui quest’ultimo è affiliato. Il datore di lavoro fornisce il relativo modulo di richiesta e comunica il nome della cassa competente. In linea di massima, gli assegni sono versati dal datore di lavoro insieme al salario, per il mese in corso.
I lavoratori indipendenti
A livello federale, il diritto agli assegni familiari è previsto dal 1° gennaio 2013. Tuttavia, la legislazione di alcuni Cantoni prevedeva tale diritto già in precedenza. Per poter percepire gli assegni familiari, i lavoratori indipendenti devono essere affiliati a una cassa di compensazione per assegni familiari. Inoltre il loro reddito soggetto all’AVS deve ammontare almeno a 612 franchi al mese o a 7350 franchi all’anno. Se questa soglia non viene raggiunta, i lavoratori indipendenti sono considerati persone prive di attività lucrativa.
In linea di principio, il diritto agli assegni familiari nasce con l’inizio dell’attività lucrativa indipendente e si estingue con la fine di quest’ultima. Esistono però alcune eccezioni. In effetti, in caso di impedimento al lavoro (malattia, infortunio, maternità).
In caso di impedimento al lavoro (malattia, infortunio) gli assegni familiari continuano a essere versati per il mese in cui è iniziato l’impedimento e per i tre mesi seguenti. Inoltre, durante il congedo di maternità le donne continuano ad avere diritto agli assegni familiari per la durata del congedo, ma al massimo per 16 settimane.
La richiesta di assegni familiari deve essere inoltrata alla cassa di compensazione per assegni familiari a cui il lavoratore indipendente è affiliato. Se la persona in questione esercita sia un’attività lucrativa indipendente che una dipendente, la richiesta deve essere inoltrata al datore di lavoro o alla cassa a cui quest’ultimo è affiliato.
Le persone prive di attività lucrativa con un reddito modesto
Il diritto agli assegni familiari in qualità di persona priva di attività lucrativa è sussidiario: se una persona che esercita un’attività lucrativa ha diritto agli assegni familiari per il medesimo periodo e per lo stesso figlio, questo diritto è prioritario.
Per poter ottenere assegni familiari quale persona priva di attività lucrativa, la persona che ha inoltrato la richiesta deve essere riconosciuta come persona senza attività lucrativa ai sensi dell’AVS ed essere domiciliata in Svizzera. Suo reddito imponibile annuo non deve superare i 44 100 franchi e che non vengano percepite prestazioni complementari dell’AVS/AI. Il Cantone di Vaud ha fissato il limite di reddito a 58'800 franchi. I Cantoni di Ginevra e del Giura nonché il Cantone Ticino lo hanno abolito.
La persona che diventa priva di attività lucrativa nel corso dell’anno ha diritto agli assegni familiari in qualità di persona non attiva dal momento in cui adempie le condizioni previste; essa può quindi iniziare a percepire gli assegni familiari a tale titolo anche durante l’anno.
Dal 1° agosto 2020 le madri disoccupate hanno diritto agli assegni familiari quali persone prive di attività lucrativa durante le 14 settimane del congedo di maternità. Nel loro caso non si applicano le limitazioni summenzionate (limite di reddito, necessità di non percepire prestazioni complementari).
In linea di principio, la richiesta di assegni familiari deve essere inoltrata alla cassa cantonale di compensazione per assegni familiari del Cantone di domicilio. I dati delle casse cantonali di compensazione sono disponibili al seguente indirizzo Internet:
Regola speciale per i disoccupati che beneficiano di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione
Chi beneficia di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione non ha diritto agli assegni familiari, ma a un supplemento corrispondente all’importo degli assegni per i figli o degli assegni di formazione versati nel Cantone di domicilio. Gli assegni di nascita e di adozione non sono versati. Il diritto al supplemento è tuttavia sussidiario: l’assicurazione contro la disoccupazione non versa il supplemento se una persona che esercita un’attività lucrativa ha diritto agli assegni familiari per il medesimo periodo e per lo stesso figlio.
La richiesta deve essere inoltrata presso la cassa di disoccupazione che versa le indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Ultima modifica 03.07.2023