Concorso di diritti, pagamento dell’importo differenziale, versamento a terzi e contenzioso

Concorso di diritti

Ogni figlio dà diritto a un solo assegno familiare dello stesso tipo (divieto di cumulo). Qualora più persone soddisfino i requisiti per ottenere assegni familiari per lo stesso figlio, sussiste un concorso di diritti. In tal caso, i genitori non possono scegliere chi dei due percepirà gli assegni familiari. Il diritto al versamento segue infatti un ordine di priorità stabilito per legge: se il primo criterio non consente di determinare il primo avente diritto, si applica il secondo criterio e così via.

Registro degli assegni familiari

Per garantire il rispetto del divieto di cumulo degli assegni familiari per uno stesso figlio, dal 1° gennaio 2011 è attivo un registro degli assegni familiari (RAFam). Esso riunisce le informazioni relative a tutti gli assegni versati sulla base del diritto svizzero per i figli domiciliati in Svizzera o residenti all’estero. Gli organi d’esecuzione hanno un accesso completo al RAFam. L’accesso al registro da parte del pubblico è invece solo parziale: indicando la data di nascita e il numero d’assicurato AVS del figlio, è possibile sapere se e da chi sono versati assegni familiari.

Pagamento dell’importo differenziale

La persona che non percepisce gli assegni familiari poiché non costituisce il primo avente diritto può richiedere il versamento dell’importo differenziale. Se gli assegni familiari sono più elevati nel Cantone dove lavora che nel Cantone del primo avente diritto, la differenza tra i due importi può essere versata alla persona che non percepisce gli assegni familiari, a patto che quest’ultima adempia le condizioni previste.

Versamento a terzi

Gli assegni familiari devono essere impiegati per il mantenimento del figlio. Il genitore che percepisce gli assegni familiari deve trasferirli al genitore con cui vive il figlio. Se gli assegni familiari percepiti non sono riversati, il genitore che si occupa del figlio o il figlio maggiorenne può chiedere che tali prestazioni gli siano versate direttamente. Questa richiesta è denominata «Versamento a terzi».

La richiesta di versamento a terzi deve essere inoltrata per iscritto alla cassa di compensazione per assegni familiari (CAF) che versa le prestazioni. Essa deve essere motivata in modo convincente (mediante documenti giustificativi). Il genitore deve in particolare dimostrare che l’altro genitore non gli trasferisce gli assegni familiari che percepisce, o lo fa solo in parte. Dopo aver esaminato tutti gli elementi dell’incarto, la CAF emana una decisione, contro la quale si può fare opposizione.

Mediante il registro degli assegni familiari (RAFam) è possibile verificare se vengano già versati assegni familiari per il figlio in questione e da quale CAF.

La legge sull’assicurazione contro la disoccupazione non prevede il versamento a terzi. La persona che si occupa del figlio non può quindi richiedere che le sia versato direttamente il supplemento alle indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Contenzioso

Se la richiesta di assegni familiari è respinta, il richiedente può esigere che la CAF pronunci una decisione formale, contro la quale si può poi fare opposizione entro 30 giorni presso la CAF che l’ha pronunciata. L’opposizione deve contenere una breve motivazione. La procedura è gratuita.

La decisione su opposizione può essere a sua volta impugnata davanti al tribunale cantonale delle assicurazioni, sempre entro un termine di 30 giorni.

Ultima modifica 28.08.2019

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