Ogni figlio dà diritto a un solo assegno familiare dello stesso tipo (divieto di cumulo). Qualora più persone soddisfino i requisiti per ottenere assegni familiari per lo stesso figlio, sussiste un concorso di diritti. In tal caso, i genitori non possono scegliere chi dei due percepirà gli assegni familiari. Il diritto al versamento segue infatti un ordine di priorità stabilito per legge: se il primo criterio non consente di determinare il primo avente diritto, si applica il secondo criterio e così via.
Concorso di diritti
1. Principio dell’attività lucrativa: la persona che esercita un’attività lucrativa ha la priorità su quella che non ne esercita alcuna.
2. Principio dell’autorità parentale: se entrambi gli aventi diritto esercitano un’attività lucrativa, la priorità va alla persona che detiene l’autorità parentale.
3. Principio della custodia effettiva: se l’autorità parentale è congiunta o non è detenuta da nessuno degli aventi diritto, la priorità va alla persona presso la quale il figlio vive prevalentemente.
4. Principio del domicilio: se i due genitori e il figlio vivono insieme, la priorità va alla persona che esercita un’attività lucrativa nel Cantone di domicilio del figlio.
5. Principio del reddito: se entrambi i genitori lavorano nel Cantone di domicilio del figlio o nessuno dei due vi lavora, è prioritario il diritto della persona con il reddito soggetto all’AVS derivante da un’attività lucrativa dipendente più elevato. Se nessuno dei genitori consegue un reddito da attività dipendente, il primo avente diritto è il genitore con il reddito da attività lucrativa indipendente più elevato.
Registro degli assegni familiari
Per garantire il rispetto del divieto di cumulo degli assegni familiari per uno stesso figlio, dal 1° gennaio 2011 è attivo un registro degli assegni familiari (RAFam). Esso riunisce le informazioni relative a tutti gli assegni versati sulla base del diritto svizzero per i figli domiciliati in Svizzera o residenti all’estero. Gli organi d’esecuzione hanno un accesso completo al RAFam. L’accesso al registro da parte del pubblico è invece solo parziale: indicando la data di nascita e il numero d’assicurato AVS del figlio, è possibile sapere se e da chi sono versati assegni familiari.
Pagamento dell’importo differenziale
La persona che non percepisce gli assegni familiari poiché non costituisce il primo avente diritto può richiedere il versamento dell’importo differenziale. Se gli assegni familiari sono più elevati nel Cantone dove lavora che nel Cantone del primo avente diritto, la differenza tra i due importi può essere versata alla persona che non percepisce gli assegni familiari, a patto che quest’ultima adempia le condizioni previste.
Versamento a terzi
Gli assegni familiari devono essere impiegati per il mantenimento del figlio. Il genitore che percepisce gli assegni familiari deve trasferirli al genitore con cui vive il figlio. Se gli assegni familiari percepiti non sono riversati, il genitore che si occupa del figlio o il figlio maggiorenne può chiedere che tali prestazioni gli siano versate direttamente. Questa richiesta è denominata «Versamento a terzi».
La richiesta di versamento a terzi deve essere inoltrata per iscritto alla cassa di compensazione per assegni familiari (CAF) che versa le prestazioni. Essa deve essere motivata in modo convincente (mediante documenti giustificativi). Il genitore deve in particolare dimostrare che l’altro genitore non gli trasferisce gli assegni familiari che percepisce, o lo fa solo in parte. Dopo aver esaminato tutti gli elementi dell’incarto, la CAF emana una decisione, contro la quale si può fare opposizione.
Mediante il registro degli assegni familiari (RAFam) è possibile verificare se vengano già versati assegni familiari per il figlio in questione e da quale CAF.
La legge sull’assicurazione contro la disoccupazione non prevede il versamento a terzi. La persona che si occupa del figlio non può quindi richiedere che le sia versato direttamente il supplemento alle indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Contenzioso
Se la richiesta di assegni familiari è respinta, il richiedente può esigere che la CAF pronunci una decisione formale, contro la quale si può poi fare opposizione entro 30 giorni presso la CAF che l’ha pronunciata. L’opposizione deve contenere una breve motivazione. La procedura è gratuita.
La decisione su opposizione può essere a sua volta impugnata davanti al tribunale cantonale delle assicurazioni, sempre entro un termine di 30 giorni.
Ultima modifica 28.08.2019