Tipi di assegni familiari

Assegno per i figli

L’assegno per i figli è versato dal mese in cui il figlio nasce fino alla fine del mese in cui compie il 16° anno d’età. Se per il figlio sussiste già prima del compimento del 16° anno d’età il diritto a un assegno di formazione, quest’ultimo viene versato al posto dell’assegno per i figli (v. Assegno di formazione). L’assegno per i figli viene corrisposto anche per i figli tra i 16 e i 20 anni che presentano un’incapacità al guadagno a causa di un danno alla salute.

Importo

L’assegno per i figli ammonta ad almeno 200 franchi mensili, ma i Cantoni possono prevedere importi più elevati.

Assegno di formazione

L’assegno di formazione è versato dal mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più presto dal mese in cui questi compie il 15° anno d’età. Se il figlio frequenta ancora la scuola dell’obbligo dopo il compimento del 16° anno d’età, l’assegno di formazione è versato dal mese successivo. L’assegno di formazione è concesso fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d’età.

Se un figlio in formazione esercita parallelamente un’attività lucrativa grazie alla quale consegue un reddito lordo mensile di almeno 2390 franchi o un reddito lordo annuo di almeno 28 680 franchi (tredicesima mensilità inclusa), non sussiste alcun diritto a un assegno di formazione. I redditi sostitutivi, quali le indennità giornaliere versate dall’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno, dall’assicurazione contro la disoccupazione e dall’assicurazione invalidità o quelle dell’assicurazione malattie e dell’assicurazione contro gli infortuni, sono equiparati ai redditi da attività lucrativa, mentre i contributi di mantenimento, le borse di studio e le rendite non vengono presi in considerazione.

Importo

L’assegno di formazione ammonta ad almeno 250 franchi mensili, ma i Cantoni possono prevedere importi più elevati.

Assegno di nascita e assegno di adozione

La Confederazione lascia ai Cantoni la libertà di scegliere se accordare o meno un assegno di nascita e un assegno di adozione. Nel caso in cui un Cantone decida di introdurre tali assegni, deve tuttavia rispettare i requisiti minimi stabiliti dal diritto federale.

L’assegno di nascita e l’assegno di adozione sono versati una volta sola. In caso di nascite o adozioni multiple, viene versato un assegno per ogni figlio. Il cumulo di queste prestazioni è vietato: un figlio dà diritto a un solo assegno di nascita o di adozione. Lo stesso figlio può però dare diritto a un assegno di nascita per i genitori biologici e a un assegno di adozione per i genitori adottivi. L’assegno di nascita è versato se il figlio nasce vivo o, qualora nasca morto, se la gravidanza è durata almeno 23 settimane, purché al momento della nascita la madre sia domiciliata in Svizzera o vi abbia la propria dimora abituale da almeno nove mesi.

In caso di percezione di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione, non vengono versati né l’assegno di nascita né l’assegno di adozione. Una donna che risiede all’estero e che mette al mondo il figlio durante un soggiorno temporaneo in Svizzera non ha diritto agli assegni familiari.

Ultima modifica 10.12.2020

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