L’assegno per i figli è versato dal mese in cui il figlio nasce fino alla fine del mese in cui compie il 16° anno d’età. Se per il figlio sussiste già prima del compimento del 16° anno d’età il diritto a un assegno di formazione, quest’ultimo viene versato al posto dell’assegno per i figli (v. Assegno di formazione). L’assegno per i figli viene corrisposto anche per i figli tra i 16 e i 20 anni che presentano un’incapacità al guadagno a causa di un danno alla salute.
La legge sugli assegni familiari (LAFam) prevede tre tipi di assegni familiari:
- l’assegno per i figli, pari almeno a 200 franchi mensili per ogni figlio;
- l’assegno di formazione, pari almeno a 250 franchi mensili per ogni figlio;
- gli assegni di nascita e di adozione, che i Cantoni hanno la possibilità, ma non l’obbligo, di introdurre e il cui importo varia a seconda dei Cantoni.
Assegno per i figli
Importo
L’assegno per i figli ammonta ad almeno 200 franchi mensili, ma i Cantoni possono prevedere importi più elevati.
Assegno di formazione
L’assegno di formazione è versato dal mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più presto dal mese in cui questi compie il 15° anno d’età. Se il figlio frequenta ancora la scuola dell’obbligo dopo il compimento del 16° anno d’età, l’assegno di formazione è versato dal mese successivo. L’assegno di formazione è concesso fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d’età.
Se un figlio in formazione esercita parallelamente un’attività lucrativa grazie alla quale consegue un reddito lordo mensile di almeno 2390 franchi o un reddito lordo annuo di almeno 28 680 franchi (tredicesima mensilità inclusa), non sussiste alcun diritto a un assegno di formazione. I redditi sostitutivi, quali le indennità giornaliere versate dall’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno, dall’assicurazione contro la disoccupazione e dall’assicurazione invalidità o quelle dell’assicurazione malattie e dell’assicurazione contro gli infortuni, sono equiparati ai redditi da attività lucrativa, mentre i contributi di mantenimento, le borse di studio e le rendite non vengono presi in considerazione.
Importo
L’assegno di formazione ammonta ad almeno 250 franchi mensili, ma i Cantoni possono prevedere importi più elevati.
La formazione è definita nell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS).
In linea di principio, per essere considerata tale, una formazione deve durare almeno quattro settimane, basarsi su un ciclo di formazione strutturato e culminare nel conseguimento di un diploma professionale specifico o permettere lo svolgimento di un’attività professionale, consentire l’esercizio di un gran numero di professioni oppure costituire una formazione generale.
Inoltre, il figlio deve dedicare la maggior parte del suo tempo alla formazione. Questa condizione è soddisfatta segnatamente se l’impegno richiesto è di almeno 20 ore alla settimana (tirocinio in azienda, insegnamento scolastico, lezioni, corsi, compiti a casa, studio individuale, redazione di un lavoro di diploma, studio a distanza ecc.).
Il figlio che esercita un’attività lucrativa a titolo principale e segue una formazione solo accessoriamente non è considerato in formazione. Le vacanze di una durata massima di quattro mesi sono considerate periodo di formazione se sono comprese tra due fasi di formazione, ovvero a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo.
A certe condizioni gli stage, i soggiorni linguistici o alla pari, il servizio militare e i semestri di motivazione possono essere considerati come formazione.
Soggiorno linguistico / alla pari
Il figlio che svolge un soggiorno linguistico o un soggiorno quale ragazzo/a alla pari in una regione di lingua straniera è considerato in formazione se queste attività comprendono almeno quattro lezioni (di 45-60 minuti) alla settimana.
Stage
Un giovane che svolge uno stage è considerato in formazione se quest’ultimo costituisce una condizione per:
- l’ammissione a un ciclo di formazione o a un esame; oppure
- il conseguimento di un diploma scolastico o professionale.
Se, pur non essendo obbligatorio, uno stage consente di fatto di trovare un posto di tirocinio, a certe condizioni esso può essere riconosciuto come formazione.
Per contro, se un giovane svolge un’attività pratica con l’unico obiettivo di acquisire alcune cognizioni o abilità per migliorare le sue possibilità di assunzione o per scegliere una professione, non è considerato in formazione.
Semestre di motivazione / pretirocinio
Sono considerati come formazione, a condizione che comprendano una parte di attività scolastica di almeno otto lezioni (di 45-60 minuti) alla settimana.
Servizio militare
Il servizio militare può essere considerato come formazione, a condizione che l’interruzione per ragioni di servizio non superi i cinque mesi e il giovane prosegua la formazione immediatamente dopo. Sono considerati interruzioni della formazione la scuola reclute (durata da 18 a 21 settimane), se si svolge in un periodo senza lezioni (p. es. tra la maturità e l’inizio degli studi universitari), o periodi di servizio militare (p. es. scuola reclute frazionata) durante le vacanze di semestre. Per contro, un giovane non è ritenuto in formazione se compie periodi di servizio più lunghi (p. es. servizio militare in ferma continuata o servizio pratico).
Assegno di nascita e assegno di adozione
La Confederazione lascia ai Cantoni la libertà di scegliere se accordare o meno un assegno di nascita e un assegno di adozione. Nel caso in cui un Cantone decida di introdurre tali assegni, deve tuttavia rispettare i requisiti minimi stabiliti dal diritto federale.
L’assegno di nascita e l’assegno di adozione sono versati una volta sola. In caso di nascite o adozioni multiple, viene versato un assegno per ogni figlio. Il cumulo di queste prestazioni è vietato: un figlio dà diritto a un solo assegno di nascita o di adozione. Lo stesso figlio può però dare diritto a un assegno di nascita per i genitori biologici e a un assegno di adozione per i genitori adottivi. L’assegno di nascita è versato se il figlio nasce vivo o, qualora nasca morto, se la gravidanza è durata almeno 23 settimane, purché al momento della nascita la madre sia domiciliata in Svizzera o vi abbia la propria dimora abituale da almeno nove mesi.
In caso di percezione di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione, non vengono versati né l’assegno di nascita né l’assegno di adozione. Una donna che risiede all’estero e che mette al mondo il figlio durante un soggiorno temporaneo in Svizzera non ha diritto agli assegni familiari.
Ultima modifica 10.12.2020