Danno diritto agli assegni familiari le persone indicate di seguito.
- I figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione: si intendono i figli nati da genitori sposati o non sposati e i figli adottati.
- I figliastri o i figli del partner registrato: i figliastri o i figli del partner registrato ai sensi della legge sull’unione domestica registrata (LUD) che vivono prevalentemente nell’economia domestica del patrigno, della matrigna o del partner registrato oppure vi sono vissuti fino alla maggiore età. I figli del/della convivente non danno diritto agli assegni familiari.
- Gli affiliati: gli affiliati che vivono durevolmente nell’economia domestica danno diritto agli assegni familiari se i genitori affilianti si assumono le spese di mantenimento e di educazione gratuitamente o in cambio di un’indennità modesta. La custodia diurna non è sufficiente. Gli orfani collocati in istituto o dati in affidamento a una famiglia che percepisce indennità per questo motivo non sono considerati affiliati. Il loro tutore non può richiedere gli assegni familiari.
- I fratelli, le sorelle e gli abiatici: questi bambini danno diritto agli assegni familiari se il richiedente provvede prevalentemente al loro mantenimento.