Persone attive nell’agricoltura
I lavoratori agricoli, gli agricoltori indipendenti, gli alpigiani e i pescatori professionisti hanno diritto agli assegni familiari in virtù della legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF). Essi beneficiano delle prestazioni seguenti:
• un assegno per i figli di 200 franchi mensili per ogni figlio nella regione di pianura, e di 220 franchi mensili nella regione di montagna;
• un assegno di formazione di 250 franchi mensili per ogni figlio nella regione di pianura, e di 270 franchi mensili nella regione di montagna;
• un assegno per l’economia domestica di 100 franchi mensili, versato unicamente ai lavoratori agricoli.
Alcuni Cantoni hanno emanato disposizioni aggiuntive per l’agricoltura e prevedono importi più elevati.
La richiesta di assegni familiari deve essere inoltrata alla cassa cantonale di compensazione AVS. I dati delle casse cantonali di compensazione sono disponibili al seguente indirizzo Internet:
Informazioni complementari