Prodotti dietetici

In caso di infermità congenite ai sensi dell’articolo 13 LAI l’assicurazione invalidità (AI) rimborsa fino al compimento del 20° anno d’età le spese per i prodotti dietetici necessari dal punto di vista medico (p. es. gli aminoacidi in polvere indispensabile per la sopravvivenza in caso di fenilchetonuria). Analogamente ai medicamenti, i prodotti dietetici vengono valutati dal punto di vista della loro efficiacia, appropriatezza ed economicità (criteri EAE) e poi inseriti nell’elenco dei prodotti dietetici dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) con la rispettiva indicazione. Nell’elenco figurano i prodotti dietetici rimborsati dall’AI. Dopo il compimento del 20° anno d’età i prodotti dietetici rimborsati dall’AI vengono per principio rimborsati dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (come i medicamenti; cfr. art. 52 cpv. 2 LAMal), a condizione che continuino ad adempiere i criteri EAE anche in età adulta.

Ultima modifica 17.12.2024

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