Rendita d’invalidità

Si accorda una rendita d'invalidità soltanto dopo aver valutato la possibilità di adottare provvedimenti d'integrazione. 

Il diritto a una rendita d’invalidità sussiste se sono adempiute le condizioni seguenti:

  • la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili;
  • l’assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media; e
  • allo scadere dell'anno presenta ancora un'incapacità al guadagno di almeno il 40 per cento.

Il diritto alla rendita nasce al più presto sei mesi dopo l’inoltro della richiesta di prestazioni all’AI, ma non prima del mese seguente il compimento del 18° anno d’età.

Valutazione del grado d’invalidità

Uno dei temi centrali della revisione Ulteriore sviluppo dell'AI (2022) è il passaggio a un nuovo sistema di rendite lineare. Questo vale per principio per le nuove rendite concesse, ma a determinate condizioni anche le rendite correnti possono essere disciplinate con il sistema di rendite lineare.

Le rendite cui si ha diritto variano secondo il grado d'invalidità: Un grado d'invalidità di almeno il 40 per cento dà diritto al 25 per cento di una rendita intera. Per un grado d'invalidità tra il 41 e il 49 per cento si applicano si ha diritto a quote percentuali specifiche di una rendita intera. Per un grado d'invalidità tra il 50 e il 69 per cento la percentuale della rendita a cui si ha diritto corrisponde al grado d’invalidità (p. es.: un grado d'invalidità del 50 % dà diritto a una rendita del 50 %).Per un grado d'invalidità tra il 70 e il 100 per cento viene versata una rendita intera.

Ultima modifica 19.10.2023

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