Figli residenti all’estero

Se una persona ha diritto agli assegni familiari in virtù della legislazione svizzera e i suoi figli sono residenti all’estero, per la concessione delle prestazioni si applicano regole particolari. In questi casi, gli assegni familiari sono infatti versati solo se la Svizzera vi è tenuta in virtù di una convenzione internazionale di sicurezza sociale. Una tale convenzione è stata conclusa in particolare con gli Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS). Per le persone attive nell’agricoltura, è stata conclusa una convenzione anche con altri Stati, per esempio con la Turchia.

Se sussiste un diritto agli assegni familiari per i figli residenti all’estero, possono essere esportati l’assegno per i figli e l’assegno di formazione, ma non l’assegno di nascita né l’assegno di adozione. In certi casi può essere esportato anche l’assegno per l’economia domestica destinato ai lavoratori agricoli.

Per quanto riguarda i figli che lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a esservi domiciliati al massimo cinque anni. Durante questo periodo, continuano a dare diritto agli assegni familiari. La presunzione di mantenimento del domicilio in Svizzera può essere confutata. I criteri per i quali il domicilio non è mantenuto in Svizzera sono i seguenti:

  • il figlio non è più assicurato all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie conformemente alla legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal). Secondo la LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi;
  • il figlio non mantiene i contatti con la famiglia e gli amici in Svizzera e non vi trascorre le vacanze semestrali;
  • il figlio ha lasciato la Svizzera per stabilirsi all’estero da uno dei genitori;
  • in passato, il figlio ha già vissuto nel suo attuale luogo di residenza all’estero e vi ha frequentato la scuola.

Concorso di diritti, pagamento dell’importo differenziale e versamento a terzi nei rapporti con gli Stati membri dell’UE/AELS

Le regole menzionate qui di seguito si applicano non appena vi è un legame con uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, per esempio quando uno dei genitori vi lavora o vi risiede, e questo vale anche se i figli sono domiciliati in Svizzera.

Ultima modifica 25.08.2022

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