La prima modifica, riguardante la riforma strutturale, approvata dal Parlamento il 19 Marzo 2010, contiene sostanzialmente i seguenti elementi:
1. rafforzamento della vigilanza mediante la cantonalizzazione e la regionalizzazione della vigilanza diretta e chiara distinzione dei compiti e della responsabilità delle parti coinvolte;
2. rafforzamento dell'alta vigilanza mediante l'istituzione di una commissione federale di alta vigilanza, amministrativamente e finanziariamente indipendente dal Consiglio federale e dotata di una segreteria indipendente, ma aggregata sotto il profilo amministrativo all' UFAS;
3. introduzione di disposizioni complementari in materia di governance i trasparenza;
4. disposizioni sui fondazioni d'investimento.
La seconda modifica, approvata dal Parlamento il 11 dicembre 2009, riguarda i provvedimenti volti a favorire la permanenza dei lavoratori anziani sul mercato del lavoro:
1. Mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato:
Nel suo regolamento l'istituto di previdenza può prevedere la possibilità che, previa richiesta dell'interessato, per gli assicurati che hanno compiuto i 58 anni il cui salario diminuisce al massimo della Metà, la previdenza sia mantenuta al livello del precedente guadagno assicurato.
2. Esercizio di un'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento :
Nel suo regolamento l'istituto di previdenza può prevedere la possibilità che, su richiesta dell'assicurato, la previdenza sia protratta fino alla conclusione dell'attività lucrativa, ma al massimo fino al compimento dei 70 anni.
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Ultima modifica 27.08.2015