Indennità in caso di adozione

Congedo di adozione di due settimane

Il congedo di adozione di due settimane finanziato tramite le IPG entrerà in vigore il 1° gennaio 2023. Il testo adottato dal Parlamento nell’ottobre del 2021 non è stato contestato. L’indennità di adozione è destinata alle persone esercitanti un’attività lucrativa che accolgono un bambino di età inferiore ai quattro anni in vista dell’adozione.

Le condizioni per il diritto all’indennità di adozione sono le stesse di quelle previste per le indennità di maternità e di paternità: i richiedenti devono essere salariati o avere lo statuto di indipendenti alla data dell’accoglimento del bambino, essere stati assicurati all’AVS durante i nove mesi precedenti l’accoglimento del bambino e aver esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi durante questo periodo.

I genitori adottivi potranno scegliere chi dei due beneficerà del congedo oppure ripartirlo tra loro, ma non fruirne simultaneamente. Non sono previste indennità per i genitori che adottano il figlio del proprio coniuge o partner. 

Il congedo di due settimane, che sarà finanziato mediante le indennità di perdita di guadagno (IPG), dovrà essere preso entro un anno dall’accoglimento del bambino in vista dell’adozione, sotto forma di singoli giorni o settimane. Come previsto per le indennità di maternità e di paternità, l’indennità di adozione ammonterà all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità, ma al massimo a 220 franchi al giorno.

Ultima modifica 07.06.2023

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