IPG: prolungare la durata dell’indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato

IPG: congedo più lungo per le madri di neonati malati

Dal 1° luglio 2021 le madri il cui figlio deve rimanere in ospedale per almeno due settimane subito dopo il parto hanno diritto più a lungo all’indennità di maternità.

La legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) prevede già oggi che l’inizio del diritto all’indennità di maternità possa essere differito, se un neonato deve rimanere in ospedale per almeno tre settimane immediatamente dopo la nascita. Essa non contemplava però alcuna indennità di maternità per la durata di questo soggiorno ospedaliero e non disciplinava la durata massima del rinvio.

Con la modifica di legge la durata del diritto all’indennità di maternità e stata prolungata fino a un massimo di 56 giorni, purché il neonato debba rimanere in ospedale per almeno due settimane subito dopo il parto. Il diritto al prolungamento sarebbe limitato alle madri che riprendono a lavorare dopo il congedo di maternità. Questa misura permetterebbe di compensare la perdita di guadagno in circa l’80 per cento dei casi di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato e di coprire il periodo del divieto di lavoro di otto settimane dopo il parto.

Il 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno. La modifica della legge è stata approvata dal Parlamento il 18 dicembre 2020. Dopo la scadenza del periodo di referendum, il Consiglio federale lo ha messo in vigore il 1° luglio 2021.

Ultima modifica 26.05.2021

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