L’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG) è stato concepito all’epoca della Seconda Guerra mondiale al fine di indennizzare i soldati mobilitati per la perdita di guadagno subita. Nel corso degli anni il campo d’applicazione della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) è stato esteso e oggi include anche la perdita di guadagno in caso di nascita di un figlio, assistenza a un figlio con gravi problemi di salute o adozione. Il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto di revisione della LIPG che adempie diversi mandati parlamentari tesi ad armonizzare le varie prestazioni dell’ordinamento delle IPG, a migliorarne il coordinamento e ad adeguarle alle nuove realtà sociali. Le modifiche proposte potranno essere finanziate con le risorse attualmente disponibili dell’ordinamento delle IPG. Il progetto posto in consultazione prevede le misure esposte di seguito.
- Armonizzazione delle prestazioni: attualmente determinate prestazioni sono versate soltanto alle persone prestanti servizio. Si tratta dell’assegno per l’azienda (che permette di coprire una parte delle spese fisse dei lavoratori indipendenti durante il periodo di servizio), dell’assegno per spese di custodia (concesso se un periodo di servizio genera spese supplementari per la custodia dei figli) e dell’assegno per i figli. Si propone che queste prestazioni, tranne l’assegno per i figli, vengano concesse anche alle persone che beneficiano di un congedo finanziato tramite le IPG. Per quanto concerne l’assegno per i figli, questa prestazione verrà soppressa. All’epoca della sua introduzione, infatti, non esistevano ancora gli assegni familiari, che invece oggi svolgono la funzione allora attribuitagli.
- Prolungamento del versamento dell’indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera della madre per più di due settimane dopo il parto: il prolungamento corrisponderà alla durata della degenza ospedaliera, ma al massimo a 56 giorni. Una regola analoga si applica già nei casi di degenza ospedaliera prolungata del neonato.
- Indennità di assistenza in caso di degenza ospedaliera del figlio: si prevede di concedere l’indennità di assistenza anche nei casi in cui la degenza ospedaliera del figlio dura almeno quattro giorni. Attualmente questa situazione dà diritto a un congedo indennizzato soltanto se i problemi di salute del figlio sono gravi. Per contro, le degenze ospedaliere immediatamente successive alla nascita saranno escluse e non daranno diritto all’indennità di assistenza, a prescindere dal fatto che siano «usuali» o dovute a una nascita prematura.
La procedura di consultazione si è conclusa il 12 aprile 2024 e il Consiglio federale ne ha esaminato i risultati in modo da poter apportare le modifiche necessarie e sottoporre al Parlamento il disegno di legge e il relativo messaggio.