Le istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia gestite da enti pubblici possono richiedere retroattivamente, analogamente alle istituzioni private, le indennità per perdita di guadagno accordate dai Cantoni per compensare le perdite finanziare subite durante il periodo dal 17 marzo al 17 giugno 2020. La Confederazione partecipa al finanziamento delle indennità versate dai Cantoni.
Coronavirus: indennità per perdita di guadagno per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia gestite da enti pubblici
Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha adottato la relativa ordinanza, che entra in vigore il 1° luglio 2021. L’ordinanza riprende le stesse condizioni quadro previste per le istituzioni private, ma lascia ai Cantoni un margine di manovra più ampio. La Confederazione copre il 33 per cento degli importi versati dai Cantoni. Il Parlamento ha approvato a tal fine un credito di 20 milioni di franchi.
Istituzioni private per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Il 20 maggio 2020, il Consiglio federale ha adottato l’ordinanza COVID-19 custodia di bambini complementare alla famiglia, che prescrive ai Cantoni di accordare alle istituzioni private per la custodia di bambini complementare alla famiglia aiuti finanziari volti a compensare i contributi non più versati dai genitori per il periodo dal 17 marzo al 17 giugno 2020. La Confederazione assume un terzo delle spese dei Cantoni. Il Parlamento ha approvato a tal fine un credito di 65 milioni di franchi.
L’obiettivo di questa misura è di evitare il più possibile chiusure e fallimenti di istituzioni, affinché dopo la crisi del coronavirus i genitori e l’economia possano continuare a beneficiare dell’offerta di custodia nella stessa misura di oggi.
L’ordinanza COVID-19 custodia di bambini complementare alla famiglia è stata abrogata il 17 settembre 2020. Le istituzioni private per la custodia di bambini complementare alla famiglia hanno depositato le richieste di indennità presso i Cantoni, i quali hanno formulato le loro decisioni in base all’ordinanza.
Ultima modifica 17.01.2023