Il 1° gennaio 2021 è stato introdotto il congedo di paternità pagato. I padri possono quindi fruire di un congedo pagato di due settimane entro sei mesi dalla nascita di un figlio. Il congedo è finanziato tramite le indennità di perdita di guadagno (IPG), come il congedo di maternità.
Il 1° luglio 2022 sono entrate in vigore le modifiche legislative legate al «matrimonio civile per tutti». Questo significa in particolare che la moglie della madre è considerata come l’altro genitore, se al momento della nascita è sposata con la madre del figlio e quest’ultimo è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della legge sulla medicina della procreazione. In questi casi ha pertanto altresì diritto al congedo di paternità finanziato tramite le IPG.
Il padre o la moglie della madre che esercita un’attività lucrativa ha diritto a un congedo di paternità di due settimane. Il congedo può essere preso sotto forma di settimane (fine settimana inclusi) o di giornate singole. Come nel caso del congedo di maternità, anche per quello di paternità l’indennità comprende il fine settimana. Il padre o la moglie della madre ha dunque diritto a 14 indennità giornaliere e 10 giorni liberi in totale. Il congedo va preso entro sei mesi dalla nascita del figlio.
Se l’avente diritto opta per la fruizione del congedo sotto forma di settimane, gli sono versate sette indennità giornaliere alla settimana; se invece opta per i singoli giorni, gli sono versate due indennità giornaliere supplementari ogni cinque giorni indennizzati. Il congedo di paternità va ad aggiungersi alle vacanze, che il datore di lavoro non può dunque ridurre. Inoltre, in caso di disdetta del rapporto di lavoro, se l’avente diritto non ha ancora fruito dell’intero congedo di paternità, il termine di disdetta è prolungato del numero di giorni di congedo non ancora presi.
Il padre o la moglie della madre che lavora a tempo parziale ha diritto a dieci giorni di congedo, in funzione del suo grado d’occupazione, il che corrisponde a 14 indennità giornaliere all’80 per cento del reddito effettivo.
Il diritto all’indennità di paternità è riservato al padre legale del figlio. Per quanto riguarda il padre, il rapporto di filiazione è costituito tramite matrimonio con la madre, riconoscimento o decisione giudiziaria. Per quanto riguarda la moglie della madre, il rapporto di filiazione sussiste se al momento della nascita è sposata con la madre del figlio e quest’ultimo è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della legge sulla medicina della procreazione. In caso di adozione non si ha invece diritto all’indennità di paternità, ma diritto all'indennità di adozione (a partire dal 1° gennaio 2023).
Al momento della nascita del figlio, il padre o la moglie della madre deve esercitare un’attività lucrativa salariata o indipendente. Ha diritto all’indennità di paternità anche il padre o la moglie della madre disoccupato/a oppure incapace al lavoro per malattia, infortunio o invalidità e che per questo motivo percepisce indennità giornaliere.
Per poter beneficiare dell’indennità di paternità, il padre o la moglie della madre deve inoltre essere stato/a obbligatoriamente assicurato/a all’AVS nei nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio e aver esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi nel corso di questo periodo.
Come in caso di maternità, l’indennità ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima della nascita del figlio, ma non può superare i 220 franchi al giorno. Due settimane di congedo danno diritto a 14 indennità giornaliere, il che equivale a un importo massimo di 3080 franchi.
L’indennità di paternità non è versata automaticamente, ma va espressamente richiesta alla cassa di compensazione competente.
Se il datore di lavoro continua a pagare il salario al/alla suo/a dipendente, l’indennità è versata a lui. In tutti gli altri casi, è versata direttamente all’avente diritto.
Il congedo di paternità di due settimane è finanziato mediante le IPG, quindi prevalentemente con i contributi versati dai salariati, dai datori di lavoro e dai lavoratori indipendenti. Il tasso di contribuzione IPG è pari allo 0,5 per cento del reddito da lavoro. Per i salariati, la metà è assunta dal datore di lavoro.