Il documento programmatico si prefigge di presentare in un unico testo, esplicitandolo, il contesto giuridico dell'articolo 26 LPAG. Inoltre, intende essere un aiuto per la fase di elaborazione del programma cantonale e costituire il punto di riferimento per le trattative contrattuali con l'UFAS. Infine, il documento propone un accordo contrattuale modello tra il Cantone e l'UFAS, che funge da base per le trattative summenzionate.
Aiuti finanziari ai Cantoni per programmi cantonali volti a fondare e sviluppare la politica dell’infanzia e della gioventù (art. 26 LPAG)
Disposizioni transitorie fino al 2022
La concessione di aiuti finanziari ai Cantoni per i programmi di sviluppo della loro politica per l'infanzia e la gioventù è una disposizione transitoria dell'EYPA applicabile fino al 2022. Pertanto, non è più possibile stipulare nuovi accordi contrattuali.
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Ultima modifica 15.08.2023