Aiuti finanziari ai Cantoni per programmi cantonali volti a fondare e sviluppare la politica dell’infanzia e della gioventù (art. 26 LPAG)

Per un periodo di otto anni dall’entrata in vigore della LPAG, in virtù dell’articolo 26 LPAG la Confederazione potrà concedere aiuti finanziari ai Cantoni per programmi cantonali volti a fondare e sviluppare la politica dell’infanzia e della gioventù (protezione, promozione e partecipazione).

Le richieste di aiuti finanziari secondo l'articolo 26 LPAG vanno inoltrate annualmente all'UFAS entro la fine di giugno (data del timbro postale). Gli eventuali contratti per l'attuazione di programmi cantonali sono stipulati per una durata di tre anni.

Il documento programmatico si prefigge di presentare in un unico testo, esplicitandolo, il contesto giuridico dell'articolo 26 LPAG. Inoltre, intende essere un aiuto per la fase di elaborazione del programma cantonale e costituire il punto di riferimento per le trattative contrattuali con l'UFAS. Infine, il documento propone un accordo contrattuale modello tra il Cantone e l'UFAS, che fungerà da base per le trattative summenzionate.

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Ultima modifica 14.12.2022

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