Il rilevamento tempestivo serve a individuare quanto prima le persone incapaci al lavoro o minacciate da un’incapacità al lavoro, per eliminare o ridurre il rischio dell’insorgere di un’invalidità. Lo scopo dell'intervento tempestivo è di attuare primi provvedimenti rapidamente e senza formalità burocratiche affinché gli assicurati che presentano un’incapacità al lavoro totale o parziale possano mantenere il posto di lavoro attuale o trovarne uno nuovo.
Rilevamento tempestivo
Se un assicurato è incapace al lavoro da almeno 30 giorni o sull'arco di un anno è regolarmente assente per motivi di salute, il suo caso può essere comunicato all'AI per un rilevamento tempestivo. La comunicazione può essere effettuata dall'assicurato stesso oppure, dopo aver informato quest'ultimo, dal suo rappresentante legale, dai familiari che convivono nella stessa economia domestica, dal datore di lavoro, dai medici curanti, dalle assicurazioni sociali o private interessate e dalle autorità preposte all'aiuto sociale. Il modulo di comunicazione è disponibile presso gli uffici AI cantonali e le casse di compensazione o può essere scaricato su Internet. In un primo tempo l'ufficio AI verifica se vi sia un rischio d'invalidità e a questo scopo può convocare l'assicurato a un colloquio di rilevamento tempestivo; in seguito comunica per iscritto all'interessato se è opportuno o meno presentare una richiesta di prestazioni AI.
Una comunicazione può essere effettuata da o per le seguenti persone:
- minorenni a partire da 13 anni compiuti e giovani adulti fino al compimento dei 25 anni che sono minacciati da un’invalidità, non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e sono sostenuti da uno degli organi cantonali di cui all’articolo 68bis capoversi 1bis e 1ter LAI;
- persone che presentano un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) o che sono minacciate da tale incapacità.
Intervento tempestivo
Dopo aver ricevuto la richiesta di prestazioni, gli specialisti degli uffici AI possono avviare in modo rapido e semplice provvedimenti d'intervento tempestivo, affinché l'assicurato possa, nel limite del possibile, mantenere il suo impiego o essere integrato in un nuovo posto di lavoro. Nel caso degli adolescenti e dei giovani adulti i provvedimenti d’intervento tempestivo servono anche a sostenere l’accesso a una prima formazione professionale.
Un intervento rapido può prevenire il peggioramento dello stato di salute dell’assicurato, evitandone così l’esclusione totale o parziale dal mondo del lavoro.
Prima di decidere in merito ai provvedimenti, l’AI procede a un’analisi della situazione, con l’eventuale partecipazione del datore di lavoro e/o di altri partner (scuola, assicurazione contro la disoccupazione, assicurazione contro gli infortuni, assicurazione d’indennità giornaliera, aiuto sociale ecc.). Sulla base di questa analisi della situazione è stilato un piano d’integrazione vincolante per tutte le parti. Entro 12 mesi dalla ricezione della richiesta, l’AI emana la decisione in merito all’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione (art. 49 LAI).
Gli uffici AI possono ordinare i seguenti provvedimenti:
durante il periodo dell’obbligo scolastico:
- orientamento professionale;
- collocamento (sostegno nella ricerca di un posto di formazione);
dopo il periodo dell’obbligo scolastico, per giovani e adulti:
- adeguamenti del posto di lavoro;
- corsi di formazione;
- collocamento;
- orientamento professionale;
- riabilitazione socioprofessionale;
- provvedimenti di occupazione;
- consulenza e accompagnamento.
La fase d’intervento tempestivo inizia con l’inoltro della richiesta di prestazioni AI e termina con l’emanazione della decisione che stabilisce se si possa proseguire sulla via dell'integrazione o se invece vada esaminato il diritto a una rendita. Per poter prendere la decisione, parallelamente all'intervento tempestivo sono esaminate le condizioni che danno diritto a provvedimenti d'integrazione. Durante questo periodo l'AI di regola non versa alcuna indennità giornaliera. Non sussiste alcun diritto a provvedimenti d’intervento tempestivo.
Ultima modifica 19.06.2023