L’AI consegna i mezzi ausiliari indispensabili per esercitare o conservare un'attività lucrativa o facilitarne l'esercizio, per adempiere le mansioni consuete (p. es. nell'economia domestica), per studiare, per imparare una professione o seguire una formazione continua oppure a scopo di assuefazione funzionale.
I mezzi ausiliari necessari per spostarsi, stabilire contatti con l'ambiente circostante o ampliare la propria autonomia vengono consegnati indipendentemente dall'esercizio di un'attività lucrativa.
I mezzi ausiliari per i quali sussiste un diritto sono elencati esaustivamente in un’apposita ordinanza.
Tariffe AI nel settore dei mezzi ausiliari
I mezzi ausiliari vengono rimborsati in modo diverso dall'assicurazione invalidità dell'AI. Attualmente, gli importi forfettari o i massimali sono stabiliti Ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI) o vengono stipulati convenzioni tariffali (art. 21quater LAI). Inoltre, non esistono regolamenti per alcuni tipi di mezzi ausiliari, i cui costi vengono esaminati caso per caso per stabilire se sono economicamente vantaggiosi. Se è previsto una convenzione tariffaria, le trattative vengono condotte tramite l'UFAS. Per il calcolo e la negoziazione delle tariffe si applicano linee guida interne. Nell'interesse della trasparenza, si fornisce qui una breve sintesi di tali linee guida:
Richiesta di finanziamento di un nuovo prodotto da parte dell'assicurazione per l'invalidità (AI) come dispositivo di assistenza
Il mercato delle tecnologie assistive trae grande vantaggio dal progresso tecnologico in alcuni settori. Questo modulo è stato introdotto per rendere disponibili agli assicurati dell'AI prodotti nuovi o ulteriormente sviluppati nel più breve tempo possibile. Il modulo si rivolge principalmente ai produttori o agli importatori di dispositivi di assistenza ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 2, della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e serve a verificare rapidamente che i prodotti nuovi o ulteriormente sviluppati siano idonei al rimborso da parte dell'assicurazione per l'invalidità.
Ultima modifica 04.02.2025