Consegna di mezzi ausiliari

L’AI consegna i mezzi ausiliari indispensabili per esercitare o conservare un'attività lucrativa o facilitarne l'esercizio, per adempiere le mansioni consuete (p. es. nell'economia domestica), per studiare, per imparare una professione o seguire una formazione continua oppure a scopo di assuefazione funzionale.

I mezzi ausiliari necessari per spostarsi, stabilire contatti con l'ambiente circostante o ampliare la propria autonomia vengono consegnati indipendentemente dall'esercizio di un'attività lucrativa.

I mezzi ausiliari per i quali sussiste un diritto sono elencati esaustivamente in un’apposita ordinanza. 


Tariffe AI nel settore dei mezzi ausiliari

I mezzi ausiliari vengono rimborsati in modo diverso dall'assicurazione invalidità dell'AI. Attualmente, gli importi forfettari o i massimali sono stabiliti Ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI) o vengono stipulati convenzioni tariffali (art. 21quater LAI). Inoltre, non esistono regolamenti per alcuni tipi di mezzi ausiliari, i cui costi vengono esaminati caso per caso per stabilire se sono economicamente vantaggiosi. Se è previsto una convenzione tariffaria, le trattative vengono condotte tramite l'UFAS. Per il calcolo e la negoziazione delle tariffe si applicano linee guida interne. Nell'interesse della trasparenza, si fornisce qui una breve sintesi di tali linee guida:


Ultima modifica 28.08.2024

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