Il principio dell’AI «Priorità dell’integrazione sulla rendita» è al contempo obiettivo e strumento. Prima di verificare se vi sono i presupposti per una rendita, l'ufficio AI deve chiarire se sia possibile una (re)integrazione
La gamma dei possibili provvedimenti professionali e delle prestazioni accessorie comprende:
- orientamento professionale;
- prima formazione professionale;
- perfezionamento professionale;
- riformazione professionale;
- collocamento;
- lavoro a titolo di prova;
- fornitura di personale a prestito;
- aiuto in capitale;
- indennità giornaliere e rimborso delle spese di viaggio.
Secondo l'articolo 18 capoverso 1 LAI, gli assicurati che presentano un’incapacità al lavoro e sono idonei all’integrazione hanno diritto a un sostegno nella ricerca di un posto di lavoro appropriato o al fine di mantenere il loro posto di lavoro.Durante la fase d'introduzione, al datore di lavoro che ha assunto una persona tramite il servizio di collocamento dell'AI può essere versato un assegno per il periodo d'introduzione. L'AI può inoltre concedergli un'indennità per un eventuale aumento dei contributi della previdenza professionale obbligatoria e dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia se l'assicurato dovesse divenire nuovamente incapace al lavoro.
Provvedimenti di reintegrazione Art. 8°LAI
Per migliorare la capacità al guadagno dei beneficiari di una rendita AI possono essere attuati, in qualsiasi momento, provvedimenti di reintegrazione. Tra questi figurano i medesimi provvedimenti previsti per l’integrazione, senza la concessione di una rendita. Gli assicurati e (se del caso) i loro datori di lavoro hanno inoltre diritto a consulenza e accompagnamento. Questa prestazione può essere concessa nel quadro di una revisione della rendita e durante la partecipazione a provvedimenti e può essere assegnata fino a tre anni dopo la riduzione o soppressione della rendita.
Ultima modifica 11.11.2022