Dal 20 marzo in poi il Consiglio federale ha preso una serie di provvedimenti per attenuare le ripercussioni economiche della diffusione del coronavirus per le imprese e i lavoratori colpiti. Uno di questi provvedimenti è l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Le domande e risposte qui di seguito indicano in quali situazioni si ha diritto all’indennità, tenuto conto della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.
Chi ha diritto a un’indennità?
- I genitori che devono interrompere l’attività lucrativa perché la custodia dei figli da parte di terzi non è più garantita;
- le persone che devono interrompere l’attività lucrativa perché sono state messe in quarantena;
- i lavoratori (salariati e indipendenti) nonché le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che rientrano tra le persone particolarmente a rischio.
- i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro (nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda) che devono chiudere la propria impresa a causa di un provvedimento imposto dalle autorità cantonali o federali e subiscono per questo una perdita di guadagno;
- i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro (nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda) che sono colpiti dal divieto di svolgere una o più manifestazioni deciso dalle autorità cantonali o federali;
- i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro (nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda) che devono limitare in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di un provvedimento imposto dalle autorità cantonali o federali.
L’indennità è versata in base a una sola condizione di diritto per persona e per giorno di riscossione (cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, prescrizione di quarantena, divieto di svolgere manifestazioni, limitazione considerevole dell’attività lucrativa, chiusura di strutture o condizione di persona particolarmente a rischio).
Domande e risposte
Indennità per i genitori
Per avere diritto all’indennità deve essere genitore di uno o più figli di età inferiore a 12 anni e subire una perdita di guadagno in quanto deve occuparsi della custodia dei figli, che non può più essere assunta come di solito. Deve inoltre:
- essere obbligatoriamente assicurato/a all’AVS (il che implica il domicilio o l’esercizio di un’attività lucrativa in Svizzera); e
- esercitare un’attività lucrativa salariata o indipendente.
Il bisogno di custodia deve essere causato dai provvedimenti per combattere il coronavirus, come ad esempio la chiusura delle scuole, delle scuole dell’infanzia o degli asili nido, oppure dal fatto che la custodia da parte di terzi è diventata impossibile, poiché la persona che la assumeva è stata messa in quarantena da un medico o da un’autorità. Se è Suo figlio a essere stato messo in quarantena, ha diritto all’indennità, se è costretto/a a interrompere l’attività lucrativa per occuparsi della sua custodia. Se però la custodia resta possibile, ad esempio perché assunta dal Suo coniuge o partner oppure da un’altra persona, il versamento dell’indennità non è necessario.
Se decide di non mandare più Suo figlio presso un’istituzione di custodia esterna (p. es. una struttura di custodia collettiva diurna) sebbene l’istituzione non sia stata chiusa, non ha diritto all’indennità.
Dato che le persone a rischio non sono più oggetto di provvedimenti specifici, non ha diritto all’indennità se la persona che assume abitualmente la custodia dei figli appartiene a un gruppo a rischio (p. es. i nonni).
Se è genitore di un giovane con disabilità e riceve un supplemento per cure intensive dell’AI, ha diritto all’indennità fino a che Suo figlio compie 18 anni o 20 anni, se questi frequenta un’istituzione o una scuola speciale chiusa in seguito ai provvedimenti del Consiglio federale. Se invece non riceve un supplemento per cure intensive e Suo figlio è integrato in una scuola regolare, ha diritto all’indennità fino a che Suo figlio compie 12 anni.
Per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus non sono previste né un’età minima né una massima. Anche gli apprendisti e i lavoratori che hanno già raggiunto l’età ordinaria di pensionamento possono dunque avervi diritto.
Per il diritto all’indennità è determinante esclusivamente la perdita di guadagno, a prescindere dal grado d’occupazione. Se ad esempio lavora di solito tre giorni a settimana e ora deve accudire i figli per due giorni, riceverà l’indennità per questi due giorni.
Se la Sua attività lucrativa può essere svolta da casa (telelavoro) senza comportare alcuna perdita di guadagno, non ha diritto all’indennità. Se invece può comprovare una perdita di guadagno, ad esempio mediante una conferma scritta del datore di lavoro, vi ha diritto.
In linea di massima no, perché si presuppone che abbia organizzato una soluzione alternativa per quel periodo. Se però la soluzione di custodia prevista per le vacanze scolastiche non è disponibile a causa del coronavirus (p. es. se la colonia è stata annullata), ha diritto all’indennità. Il periodo delle vacanze scolastiche corrisponde a quello delle vacanze scolastiche ufficiali del Suo Cantone di domicilio.
Può esercitare il diritto a partire dal quarto giorno successivo all’adempimento di tutte le condizioni di diritto.
Il diritto cessa nel momento in cui si trova una soluzione per la custodia o i provvedimenti per combattere il coronavirus vengono revocati (p. es. la struttura di custodia riapre). Il diritto si estingue inoltre se perde il posto di lavoro o cessa l’attività lucrativa. Questa regola si applica per analogia ai genitori che esercitano un’attività lucrativa indipendente.
Se la struttura di custodia o la scuola riapre gradualmente e Suo figlio può beneficiare di una custodia soltanto parziale, Lei può continuare a ricevere l’indennità di perdita di guadagno per la cessazione della custodia da parte di terzi per il periodo di tempo necessario. A tal fine, deve fornire alla cassa di compensazione i giustificativi del caso.
In caso di perdita di guadagno totale, l’indennità ammonta all’80 per cento del reddito soggetto all’AVS conseguito prima dell’inizio del diritto, ma al massimo a 196 franchi al giorno. I salariati raggiungono l’importo massimo dell’indennità giornaliera con un salario mensile medio di 7350 franchi (7350 x 0,8 / 30 giorni = 196 franchi al giorno), mentre gli indipendenti con un reddito annuo soggetto all’AVS di 88 200 franchi (88 200 x 0,8 / 360 giorni = 196 franchi al giorno). Non è previsto un importo minimo per l’indennità. In caso di perdita di guadagno parziale, l’indennità ammonta all’80 per cento della corrispondente perdita di guadagno effettiva e viene versata per l’intero periodo. Per i lavoratori indipendenti, tuttavia, l’importo complessivo delle indennità versate in caso di cessazione della custodia dei figli da parte di terzi non può superare l’80 per cento del reddito da lavoro annuo soggetto all’AVS convertito in reddito mensile. Se svolge un’attività lucrativa indipendente e ha già percepito l’indennità prima del 16 settembre 2020, le basi per il calcolo delle Sue indennità giornaliere restano invariate.
Per i redditi irregolari, ci si basa sui salari degli ultimi tre mesi. Per i redditi regolari, si prende in considerazione di regola quello dell’ultimo mese.
L’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus è soggetta all’obbligo contributivo. Questo significa che ne sono detratti i contributi comunemente dovuti all’AVS, all’assicurazione invalidità (AI), alle indennità di perdita di guadagno (IPG) e, se del caso, all’assicurazione contro la disoccupazione (AD).
Esempi di calcolo
Salariati: Antonio B. lavora a tempo pieno come impiegato di commercio in un’impresa e prima dell’inizio del diritto all’indennità conseguiva un salario mensile di 5400 franchi. Ha dunque diritto a un’indennità di 144 franchi al giorno (5400 X 0,8 / 30 giorni = 144 franchi al giorno).
Sabrina M. è impiegata a tempo parziale come contabile. Prima dell’inizio del diritto riceveva un salario di 4000 franchi al mese per un grado di occupazione dell’80 per cento (dal lunedì al giovedì). A causa della cessazione della custodia dei figli da parte di terzi può lavorare soltanto tre giorni alla settimana e subisce pertanto una perdita di guadagno del 25 per cento, ovvero di 1000 franchi al mese. L’indennità ammonta dunque a 800 franchi al mese o a 26.65 franchi per giorno civile (80 % di 1000 fr.).
Indipendenti: Karin C. lavora quale grafica indipendente. Per il calcolo della sua indennità è determinante il reddito annuo, convertito in reddito giornaliero, utilizzato per la fissazione dei suoi contributi d’acconto AVS per l’anno 2019. Il reddito annuo è quindi moltiplicato per 0,8 e diviso per 360 (giorni). Nel caso di Karin C., il cui reddito annuo era di 45 000 franchi, l’indennità ammonta a 100 franchi al giorno (45 000 X 0,8 / 360 giorni = 100 franchi al giorno). Se i contributi d’acconto non sono stati calcolati per il 2019, in quanto l’attività lucrativa indipendente è stata avviata solo successivamente, ci si basa sull’ultimo conteggio dei contributi del 2020.
Sì, l’indennità va indicata nella dichiarazione d’imposta. La notifica di pagamento vale quale prova.
Se entrambi i genitori hanno diritto all’indennità, è versata una sola indennità giornaliera per giorno di lavoro, poiché basta uno dei genitori per garantire la custodia dei figli.
Le prestazioni di altre assicurazioni sociali o private sono prioritarie rispetto al diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Per principio, dunque, se percepisce prestazioni di altre assicurazioni, ha diritto all’indennità soltanto se, ad esempio, in caso d’incapacità al lavoro svolge ancora un’attività lucrativa residua o se l’indennità per lavoro ridotto non copre tutti i giorni in cui va garantita la custodia. Informazioni dettagliate sull’indennità per lavoro ridotto sono disponibili qui.
Se il Suo datore di lavoro continua a versarle il salario, la cassa di compensazione può versare l’indennità direttamente a lui.
L’indennità non viene versata automaticamente. Può presentare la richiesta alla cassa di compensazione competente, che Le verserà poi direttamente l’indennità. Se svolge un’attività lucrativa indipendente e ha già percepito l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus tra il 17 marzo e il 16 settembre 2020, deve presentare una nuova richiesta mediante il modulo «318.755 - Richiesta IPG per il coronavirus in caso di quarantena, cessazione della custodia dei figli da parte di terzi e per persone particolarmente vulnerabili», ma l’importo dell’indennità non deve essere ricalcolato. La cassa di compensazione AVS competente è quella che riscuote i Suoi contributi. Il Suo datore di lavoro Le fornirà i dati necessari. Se il Suo datore di lavoro continua a versarle il salario, l’indennità è versata direttamente a lui. Il modulo di richiesta può essere scaricato qui. Le prestazioni riscosse indebitamente dovranno essere restituite.
Se è impiegato/a presso più datori di lavoro che non sono affiliati alla stessa cassa di compensazione, deve inoltrare il modulo di richiesta a una sola cassa di compensazione. La richiesta deve però contenere i conteggi salariali di tutti i Suoi datori di lavoro. Se esercita al contempo un’attività lucrativa dipendente e una indipendente, deve presentare la richiesta alla cassa di compensazione cui versa i contributi per la Sua attività lucrativa indipendente.
Se entrambi i genitori hanno diritto all’indennità, è competente un’unica cassa di compensazione, ovvero quella del genitore che fa valere il suo diritto per primo.
La data del pagamento dell’indennità dipende da quella della presentazione della richiesta. In linea di massima, l’indennità è versata alla fine del mese.
Si applicano i rimedi giuridici usuali presso le assicurazioni sociali: chi non è d’accordo con l’importo stabilito per la sua indennità può esigere dalla cassa di compensazione una decisione e inoltrare opposizione contro di essa. Se la cassa di compensazione ha deciso negativamente sul diritto, si può fare opposizione anche contro la decisione di rifiuto. La decisione contiene tutte le informazioni necessarie.
Indennità per le persone messe in quarantena
Ha diritto all’indennità se si trova in quarantena su prescrizione medica o su ordine di un’autorità, poiché ha avuto contatti con persone effettivamente o potenzialmente contagiate dal coronavirus, e deve interrompere la Sua attività lucrativa. Deve inoltre:
- essere obbligatoriamente assicurato/a all’AVS (il che implica il domicilio o l’esercizio di un’attività lucrativa in Svizzera); e
- esercitare un’attività lucrativa salariata o indipendente.
La quarantena va comprovata mediante un’attestazione medica o l’ingiunzione dell’autorità. Tuttavia, a fronte dell’aumento del numero di casi, se il medico cantonale non può rilasciare tale documento, può limitarsi a fornire un’autodichiarazione spiegando perché non Le è possibile presentare l’attestazione richiesta.
Se è malato/a, non ha diritto all’indennità, poiché in tali casi il datore di lavoro è tenuto di regola a continuare a versarle il salario.
No, non ha diritto all’indennità, se riceve un semplice allarme dell’app e si mette in quarantena di Sua iniziativa.
In linea di massima no. Non ha diritto all’indennità, se al momento della partenza il Paese di destinazione figurava già sull’elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio. Per contro, vi ha diritto, se è costretto/a a mettersi in quarantena senza colpa, ovvero se il Paese di destinazione non figurava sull’elenco summenzionato e non era possibile prevedere, in base a una comunicazione ufficiale, che il Paese in questione sarebbe stato inserito nell’elenco durante il viaggio. L’UFSP tiene questo elenco e lo aggiorna regolarmente.
Sì: per il diritto all’indennità è determinante esclusivamente la perdita di guadagno, a prescindere dal grado d’occupazione. Se ad esempio lavora generalmente al 60 per cento e ora non può più farlo a causa della quarantena, Le viene versata un’indennità corrispondente alla perdita del guadagno conseguito al 60 per cento per la durata della quarantena, ma al massimo per dieci giorni fino al 7 febbraio 2021 e al massimo per sette giorni dall’8 febbraio 2021.
No. Se la Sua attività lucrativa può essere svolta da casa (telelavoro), non ha diritto all’indennità.
Per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus non sono previste né un’età minima né una massima. Anche gli apprendisti e i lavoratori che hanno già raggiunto l’età ordinaria di pensionamento possono dunque avervi diritto.
Quarantena e isolamento sono provvedimenti volti a contenere l’ulteriore diffusione del coronavirus. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Internet dell’Ufficio federale della sanità pubblica. Per quanto riguarda l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus si applicano le regole seguenti.
- Le persone che sono risultate positive al test dell’infezione da coronavirus o che presentano sintomi devono mettersi in isolamento. In tal caso non sussiste il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, dato che questa situazione è considerata come un caso di malattia.
- Le persone che che sono state a contatto stretto con una persona risultata positiva al test o che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio devono mettersi in quarantena per dieci giorni. I dieci giorni decorrono dal giorno dell’ultimo contatto con la persona risultata positiva al test o dal giorno dell’ingresso in Svizzera. Se dopo questi dieci giorni non hanno sintomi, le persone in questione possono terminare la quarantena. Fino al 7 febbraio 2021 le persone in quarantena hanno diritto al massimo a dieci indennità giornaliere per un periodo di tempo ininterrotto. Dall’8 febbraio 2021 il medico cantonale può revocare la quarantena al più presto il settimo giorno, se è stato effettuato un test PCR o un test antigenico rapido che ha dato esito negativo. Dall’8 febbraio 2021 il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus in caso di quarantena è limitato a sette indennità giornaliere, anche se la quarantena è durata dieci giorni. Il diritto è però escluso per le persone che si sono recate consapevolmente in uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio figurante sull’apposito elenco.
Il diritto inizia il giorno in cui sono adempiute tutte le condizioni di diritto. Non è previsto alcun termine d’attesa.
Fino al 7 febbraio 2021 il diritto cessa al termine della quarantena, ma al più tardi dopo il versamento di dieci indennità giornaliere. Se successivamente viene ordinata una nuova quarantena, può nascere un nuovo diritto ad al massimo sette indennità giornaliere.
Dall’8 febbraio 2021 il diritto cessa al più tardi dopo il versamento di sette indennità giornaliere, anche se la quarantena è durata dieci giorni.
Il diritto si estingue però in ogni caso al più tardi il 30 giugno 2021.
L’indennità ammonta all’80 per cento del reddito soggetto all’AVS conseguito prima dell’inizio del diritto, ma al massimo a 196 franchi al giorno. I salariati raggiungono l’importo massimo dell’indennità giornaliera con un salario mensile medio di 7350 franchi (7350 x 0,8 / 30 giorni = 196 franchi al giorno), mentre gli indipendenti con un reddito annuo soggetto all’AVS di 88 200 franchi (88 200 x 0,8 / 360 giorni = 196 franchi al giorno). Non è previsto un importo minimo per l’indennità. Se svolge un’attività lucrativa indipendente e ha già percepito l’indennità prima del 16 settembre 2020, le basi per il calcolo delle Sue indennità giornaliere restano invariate.
Per i redditi irregolari, ci si basa sui salari degli ultimi tre mesi. Per i redditi regolari, si prende in considerazione di regola quello dell’ultimo mese.
Esempi di calcolo
Salariati: Antonio B. lavora a tempo pieno come impiegato di commercio in un’impresa e prima dell’inizio del diritto all’indennità conseguiva un salario mensile di 5400 franchi. Ha dunque diritto a un’indennità di 144 franchi al giorno (5400 X 0,8 / 30 giorni = 144 franchi al giorno).
Indipendenti: Karin C. lavora quale grafica indipendente. Per il calcolo della sua indennità è determinante il reddito annuo, convertito in reddito giornaliero, utilizzato per la fissazione dei suoi contributi d’acconto AVS per l’anno 2019. Il reddito annuo è quindi moltiplicato per 0,8 e diviso per 360 (giorni). Nel caso di Karin C., il cui reddito annuo era di 45 000 franchi, l’indennità ammonta a 100 franchi al giorno (45 000 X 0,8 / 360 giorni = 100 franchi al giorno). Se i contributi d’acconto non sono stati calcolati per il 2019, in quanto l’attività lucrativa indipendente è stata avviata solo successivamente, ci si basa sull’ultimo conteggio dei contributi del 2020.
L’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus è soggetta all’obbligo contributivo. Questo significa che ne sono detratti i contributi comunemente dovuti all’AVS, all’assicurazione invalidità (AI), alle indennità di perdita di guadagno (IPG) e, se del caso, all’assicurazione contro la disoccupazione (AD).
Sì, l’indennità va indicata nella dichiarazione d’imposta. La notifica di pagamento vale quale prova.
Le prestazioni di altre assicurazioni sociali o private sono prioritarie rispetto al diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Per principio, dunque, se percepisce prestazioni di altre assicurazioni, ha diritto all’indennità soltanto se, ad esempio, in caso d’incapacità al lavoro svolge ancora un’attività lucrativa residua o se l’indennità per lavoro ridotto non copre l’intero periodo. Informazioni dettagliate sull’indennità per lavoro ridotto sono disponibili qui.
Se il Suo datore di lavoro continua a versarle il salario, l’indennità può essere versata direttamente a lui.
L’indennità non viene versata automaticamente. Deve presentare la richiesta alla cassa di compensazione competente, che Le verserà poi direttamente l’indennità. Se svolge un’attività lucrativa indipendente e ha già percepito l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus tra il 17 marzo e il 16 settembre 2020, deve presentare una nuova richiesta, ma l’importo dell’indennità non deve essere ricalcolato. La cassa di compensazione AVS competente è quella che riscuote i Suoi contributi. Il Suo datore di lavoro Le fornirà i dati necessari. Se il Suo datore di lavoro continua a versarle il salario, l’indennità è versata direttamente a lui. Il modulo «318.755 - Richiesta IPG per il coronavirus in caso di quarantena e cessazione della custodia dei figli da parte di terzi e per persone particolarmente vulnerabili» può essere scaricato qui. Le prestazioni riscosse indebitamente devono essere restituite.
Se è impiegato/a presso più datori di lavoro che non sono affiliati alla stessa cassa di compensazione, deve inoltrare il modulo di richiesta a una sola cassa di compensazione. La richiesta deve però contenere i conteggi salariali di tutti i Suoi datori di lavoro. Se esercita al contempo un’attività lucrativa dipendente e una indipendente, deve presentare la richiesta alla cassa di compensazione cui versa i contributi per la Sua attività lucrativa indipendente.
L’indennità è pagata per intero al termine della quarantena.
Si applicano i rimedi giuridici usuali presso le assicurazioni sociali: chi non è d’accordo con l’importo stabilito per la sua indennità può esigere dalla cassa di compensazione una decisione e inoltrare opposizione contro di essa. Se la cassa di compensazione ha deciso negativamente sul diritto, si può fare opposizione anche contro la decisione di rifiuto. La decisione contiene tutte le informazioni necessarie.
Indennità per le persone particolarmente a rischio
I lavoratori (salariati e indipendenti) nonché le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che rientrano tra le persone particolarmente a rischio hanno diritto all’indennità, se non possono esercitare la loro attività lucrativa da casa o possono farlo solo in parte e devono quindi interrompere la loro attività.
In tal caso, deve comprovare mediante certificato medico di appartenere al gruppo delle persone particolarmente a rischio ai sensi dell’allegato 7 dell’ordinanza 3 COVID-19.
Deve inoltre:
- essere obbligatoriamente assicurato/a all’AVS (ovvero abitare o lavorare in Svizzera); e
- esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente.
Le persone particolarmente a rischio che svolgono un’attività lucrativa indipendente devono indicare nel modulo i motivi per i quali non possono svolgere il lavoro da casa.
Sono considerate «persone particolarmente a rischio» le donne incinte e le persone non vaccinate contro il COVID-19 che soffrono in particolare delle seguenti patologie: ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario, cancro e obesità. L’allegato 7 dell’ordinanza 3 COVID-19 fornisce precisazioni al riguardo.
No. Se la Sua attività lucrativa può essere svolta da casa (telelavoro), non ha diritto all’indennità.
Se subisce una perdita di guadagno a causa di un’interruzione parziale dell’attività lucrativa, ha diritto all’indennità. Deve indicare questa circostanza nell’apposito modulo.
Per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus non sono previste né un’età minima né una massima. Anche gli apprendisti e i lavoratori che hanno già raggiunto l’età ordinaria di pensionamento possono dunque avervi diritto, se appartengono al gruppo delle persone particolarmente a rischio.
Il diritto inizia al più presto il 18 gennaio 2021, se sono adempiute tutte le condizioni di diritto.
Il diritto cessa con la revoca dell’obbligo di telelavoro o con la ripresa dell’attività, ma al più tardi il 31 marzo 2021.
L’indennità ammonta all’80 per cento del reddito medio soggetto all’AVS conseguito prima dell’inizio del diritto, ma al massimo a 196 franchi al giorno. I salariati raggiungono l’importo massimo dell’indennità giornaliera con un salario mensile medio di 7350 franchi (7350 x 0,8 / 30 giorni = 196 franchi al giorno). Nel caso degli indipendenti che hanno già percepito l’indennità in virtù delle basi giuridiche in vigore fino al 16 settembre 2020, le basi per il calcolo delle indennità giornaliere restano invariate.
Esempio di calcolo – Salariati
Marta M. lavora quale commessa in una ditta. Soffrendo di una patologia cardiaca, rientra tra le persone particolarmente a rischio. Nella sua professione non è possibile lavorare a domicilio. Nell’agosto del 2020 ha conseguito un salario mensile di 5400 franchi. Ha dunque diritto a un’indennità di 144 franchi al giorno (5400 X 0,8 / 30 giorni = 144 franchi al giorno).
Esempio di calcolo – Lavoratori indipendenti
Marco P. è indipendente e gestisce un take-away. Essendo affetto da diabete, rientra tra le persone particolarmente a rischio. Per il calcolo della sua indennità è determinante il reddito annuo, convertito in reddito giornaliero, utilizzato per la fissazione dei suoi dei suoi contributi d’acconto AVS per l’anno 2019. L’indennità è calcolata in base alla più recente decisione sui contributi per il 2019. A tal fine, il reddito annuo è moltiplicato per 0,8 e diviso per 360 (giorni). Nel caso di Marco P., il cui reddito annuo era di 45 000 franchi, l’indennità ammonta a 100 franchi al giorno (45 000 x 0,8 / 360 giorni = 100 franchi al giorno).
Sì, l’indennità va indicata nella dichiarazione d’imposta. La notifica di pagamento vale quale prova.
Le prestazioni di altre assicurazioni sociali o private sono prioritarie rispetto al diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Per principio, dunque, se percepisce prestazioni di altre assicurazioni, ha diritto all’indennità soltanto se, ad esempio, in caso d’incapacità al lavoro svolge ancora un’attività lucrativa residua o se l’indennità per lavoro ridotto non copre l’intero periodo. Informazioni dettagliate sull’indennità per lavoro ridotto sono disponibili qui.
Se il Suo datore di lavoro continua a versarle il salario, l’indennità può essere versata direttamente a lui.
L’indennità non viene versata automaticamente. Deve presentare la richiesta alla cassa di compensazione competente, che Le verserà poi direttamente l’indennità. La cassa di compensazione AVS competente è quella che riscuote i Suoi contributi. Il Suo datore di lavoro Le fornirà i dati necessari. Se il Suo datore di lavoro continua a versarle il salario, l’indennità è versata direttamente a lui. Il modulo «318.755 - Richiesta IPG per il coronavirus in caso di quarantena e cessazione della custodia dei figli da parte di terzi e per persone particolarmente vulnerabili» può essere scaricato qui. Alla richiesta devono essere allegati un certificato medico che comprovi la Sua appartenenza al gruppo delle persone particolarmente a rischio e un’attestazione del datore di lavoro secondo cui non può lavorare da casa e non Le può essere assegnato alcun lavoro alternativo.
Indennità per i lavoratori indipendenti e i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda
Ha diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus se esercita un’attività lucrativa indipendente ai sensi dell’AVS o è impiegato/a nell’azienda del Suo coniuge o partner registrato che esercita tale attività ed è colpito/a dalla chiusura della Sua struttura o dal divieto di svolgere una manifestazione, a prescindere dal fatto che il provvedimento in questione sia stato deciso dalle autorità cantonali o da quelle federali.
Ha diritto all’indennità anche nel caso in cui subisca una perdita di guadagno e la Sua impresa registri una diminuzione considerevole della cifra d’affari a causa dei provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di COVID-19. In tal caso, la diminuzione della Sua cifra d’affari mensile nel mese per il quale richiede l’indennità deve essere pari almeno al 55 per cento (per i diritti fino al 18 dicembre 2020) o al 40 per cento (per i diritti dal 19 dicembre 2020) rispetto alla cifra d’affari media realizzata negli anni 2015–2019 o durante il periodo di attività effettivo. Inoltre, deve aver versato contributi all’AVS su un reddito conseguito con l’attività in questione pari ad almeno 10 000 franchi nel 2019. I coniugi e i partner registrati di lavoratori indipendenti devono inoltre comprovare una perdita salariale nel mese per il quale richiedono l’indennità.
Regolamentazione transitoria per il mese di dicembre 2020 (riduzione del limite della diminuzione della cifra d’affari dal 55 % al 40 % dal 19.12.2020):
- Se in tutto il mese di dicembre ha registrato una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 40 per cento ma inferiore al 55 per cento, ha diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus a partire dal 19 dicembre 2020, se sono adempiute tutte le altre condizioni di diritto.
- Se in tutto il mese di dicembre ha registrato una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento, ha diritto all’indennità per l’intero mese, se sono adempiute tutte le altre condizioni di diritto.
Sì, in questo caso ha diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per l’intero periodo della chiusura di strutture ordinata dalle autorità cantonali o federali, a prescindere dal fatto che il provvedimento in questione sia stato deciso dalle autorità cantonali o da quelle federali. I coniugi e i partner registrati di lavoratori indipendenti devono inoltre comprovare una perdita salariale nel mese per il quale richiedono l’indennità.
Sì, ha diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, se subisce una perdita di guadagno e la Sua attività lucrativa è considerevolmente limitata a causa di provvedimenti ordinati a livello cantonale o federale per combattere il coronavirus. È il caso se la Sua cifra d’affari mensile nel mese per il quale richiede l’indennità è diminuita almeno del 55 per cento (per i diritti fino al 18 dicembre 2020) o al 40 per cento (per i diritti dal 19 dicembre 2020) rispetto alla cifra d’affari media realizzata negli anni 2015–2019 o negli anni in cui ha esercitato la Sua attività. Inoltre, deve aver versato contributi all’AVS su un reddito conseguito con l’attività in questione pari ad almeno 10 000 franchi nel 2019. I coniugi e i partner registrati di lavoratori indipendenti devono inoltre comprovare una perdita salariale nel mese per il quale richiedono l’indennità.
Regolamentazione transitoria per il mese di dicembre 2020 (riduzione del limite della diminuzione della cifra d’affari dal 55 % al 40 % dal 19.12.2020):
- Se in tutto il mese di dicembre ha registrato una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 40 per cento ma inferiore al 55 per cento, ha diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus a partire dal 19 dicembre 2020, se sono adempiute tutte le altre condizioni di diritto.
- Se in tutto il mese di dicembre ha registrato una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento, ha diritto all’indennità per l’intero mese, se sono adempiute tutte le altre condizioni di diritto.
Sì, in questo caso ha diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per l’intero periodo del divieto di svolgere manifestazioni ordinato dalle autorità, a prescindere dal fatto che il divieto sia stato deciso dalle autorità cantonali o da quelle federali. I coniugi e i partner registrati di lavoratori indipendenti devono inoltre comprovare una perdita salariale nel mese per il quale richiedono l’indennità. L’indennità è versata per un mese intero, e non più per il periodo della manifestazione. Per poterla ricevere, deve presentare una nuova richiesta ogni mese, al più presto dopo la fine del mese interessato dalla perdita di guadagno. Eccezione: la prima richiesta copre il periodo compreso tra il 17 settembre e il 31 ottobre 2020.
No, si ha diritto all’indennità solo se la chiusura della struttura è stata decisa a livello cantonale o federale. Il diritto all’indennità in seguito alla limitazione considerevole dell’attività lucrativa può essere fatto valere solo se la struttura è rimasta aperta.
L’attività lucrativa è considerata aver subìto una limitazione considerevole, se nel mese per il quale si richiede l’indennità si è registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento (per i diritti fino al 18 dicembre 2020) o al 40 per cento (per per i diritti dal 19 dicembre 2020) rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015–2019 o durante il periodo di attività effettivo. Va sempre considerata la cifra d’affari dell’intero mese civile. Il diritto può essere esercitato con effetto retroattivo per un mese intero o più mesi, purché la condizione sia adempiuta per ciascun mese. Incombe alla persona che esercita il diritto fare i calcoli necessari per ottenere la cifra d’affari mensile media da indicare nel modulo di richiesta.
Cifra d’affari nel 2015 = | 310 000 franchi |
Cifra d’affari nel 2016 = | 250 000 franchi |
Cifra d’affari nel 2017 = | 400 000 franchi |
Cifra d’affari nel 2018 = | 140 000 franchi |
Cifra d’affari nel 2019 = | 460 000 franchi |
Totale = | 1 560 000 |
Se l’attività lucrativa è stata avviata prima del 1° gennaio 2015, la cifra d’affari complessiva degli anni 2015–2019 va divisa per 60 (ovvero 5 anni da 12 mesi).
Se l’attività lucrativa è stata avviata dopo il 1° gennaio 2015, il divisore deve essere ridotto in funzione della durata dell’attività. Esempio: l’attività lucrativa è stata avviata il 1° aprile 2017, il che corrisponde a 33 mesi fino alla fine del 2019. La cifra d’affari complessiva degli anni 2017–2019 va dunque divisa per 33.
Formula per il calcolo della diminuzione della cifra d’affari mensile
Cifra d’affari complessiva per gli anni 2015–2019 divisa per 60 (1 560 000 / 60 = 26 000)
Cifra d’affari mensile media per gli anni 2015–2019 |
26 000 franchi |
- Cifra d’affari nel mese da indennizzare | 10 000 franchi |
= differenza | 16 000 franchi |
in % | 61,54 |
Per convertire la diminuzione della cifra d’affari in percentuale, bisogna dividere la differenza tra la cifra d’affari mensile media per gli anni 2015–2019 e la cifra d’affari del mese da indennizzare per la cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019 e poi moltiplicare il risultato per 100:
formula: (26 000-10 000) / 26 000 x 100 = 61,54 %
Se il risultato è uguale o superiore al 55 per cento (per i diritti fino al 18 dicembre 2020) o al 40 per cento (per i diritti dal 19 dicembre 2020), ha diritto all’indennità.
In questo caso, ha diritto all’indennità soltanto dal 19 dicembre 2020. Per i periodi precedenti occorre una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento e non è previsto un diritto parziale all’indennità.
No, non ha diritto all’indennità se la diminuzione della cifra d’affari è inferiore al 40 per cento, in quanto non adempie la condizione di diritto prevista.
Se la Sua attività lucrativa è stata avviata dopo il 2015, la media va calcolata a partire dal momento del suo inizio e per la sua intera durata. La cifra d’affari media durante questo periodo va poi convertita in importo mensile e confrontata con la cifra d’affari attuale.
Se la Sua attività lucrativa è stata avviata dopo il 2019, deve aver realizzato una cifra d’affari per almeno tre mesi e conseguito un reddito annuo soggetto all’AVS pari ad almeno 10 000 franchi. Se l’attività è durata meno di un anno, il limite di reddito di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito convertito in reddito annuo. Per aver diritto all’indennità, dal confronto tra la cifra d’affari registrata nel mese da indennizzare e la cifra d’affari media più elevata registrata nel corso dei tre mesi deve risultare una diminuzione pari almeno al 55 per cento della cifra d’affari. I tre mesi di riferimento non devono essere necessariamente consecutivi. Lei deve indicare alla cassa di compensazione quali tre mesi vuole che siano presi in considerazione.
Per i mesi fino al dicembre del 2020, l’indennità è accordata per ogni mese durante il quale la diminuzione della cifra d’affari mensile è stata pari almeno al 55 per cento. Chi ha registrato una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 40 per cento ma inferiore al 55 per cento per il mese di dicembre ha diritto all’indennità per il periodo compreso tra il 19 e il 31 dicembre 2020, se sono adempiute tutte le altre condizioni di diritto. Per i mesi successivi, il diritto all’indennità sussiste in caso di una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 40 per cento. Ai coniugi e partner registrati di lavoratori indipendenti l’indennità è versata soltanto per i mesi nei quali hanno subìto una perdita salariale effettiva. Non si tiene conto di lassi di tempo più brevi di un mese. Può esercitare il diritto con effetto retroattivo per un mese intero, purché la condizione sia adempiuta per ciascun mese e deve presentare ogni mese una nuova richiesta alla Sua cassa di compensazione, fintantoché la Sua attività lucrativa subirà una limitazione considerevole. La richiesta può essere presentata soltanto dopo la fine del mese da indennizzare.
Per esempio, per poter ricevere l’indennità per il mese di dicembre, può presentare una richiesta al più presto all’inizio di gennaio.
L’indennità non viene versata automaticamente. Può presentare la richiesta alla cassa di compensazione AVS competente per la riscossione dei Suoi contributi, che Le verserà poi direttamente l’indennità. Il modulo «318.756 - Richiesta indennità di perdita di guadagno per il coronavirus in caso di diritto dal 17 settembre 2020» può essere scaricato qui. Le prestazioni riscosse indebitamente dovranno essere restituite; potranno essere svolti controlli a campione.
Sì, per esercitare il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per il periodo successivo al 16 settembre 2020 deve presentare una nuova richiesta alla Sua cassa di compensazione, poiché a quella data tutti i diritti si sono estinti. Il modulo «318.756 - Richiesta indennità di perdita di guadagno per il coronavirus in caso di diritto dal 17 settembre 2020» è disponibile sui siti Internet delle casse di compensazione oppure qui.
Il diritto inizia il giorno in cui sono adempiute tutte le condizioni di diritto. Il diritto derivante da una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento inizia al più presto il 17 settembre 2020, mentre quello derivante da una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 40 per cento inizia al più presto il 19 dicembre 2020 (per il calcolo della diminuzione della cifra d’affari è però determinante l’intero mese di dicembre).
Il diritto all’indennità cessa il giorno in cui non sono più adempiute tutte le condizioni di diritto, ma al più tardi il 30 giugno 2021. Lei deve comunicare la ripresa dell’attività o il ritorno della Sua cifra d’affari a livelli normali alla Sua cassa di compensazione AVS, che interromperà il versamento dell’indennità. Nel caso di un nuovo divieto, una nuova chiusura o una nuova diminuzione considerevole della cifra d’affari, potrà ripresentare una richiesta d’indennità, al più tardi fino al 30 giugno 2021. Le prestazioni riscosse indebitamente dovranno essere restituite; potranno essere svolti controlli a campione.
Sì, è possibile. Può ricevere l’indennità per lavoro ridotto per l’attività dipendente (a tempo parziale) e nel contempo l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per la cessazione della Sua attività indipendente.
L’età è irrilevante per il diritto all’indennità e la rendita di vecchiaia non è una prestazione sociale che esclude l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Questo non significa però che venga sempre versata un’indennità, poiché l’elemento determinante per il calcolo della perdita di guadagno è il reddito soggetto all’AVS, che nel caso dei pensionati, per effetto della franchigia, può essere pari a zero franchi nonostante il conseguimento di un reddito da lavoro: se dopo il raggiungimento dell’età AVS Lei guadagna meno di 1400 franchi al mese (16 800 franchi all’anno), questo guadagno non è considerato quale reddito soggetto all’AVS.
Se ha già percepito l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, le basi per il calcolo delle Sue indennità giornaliere restano invariate e la cassa di compensazione non effettuerà un nuovo calcolo.
L’indennità ammonta all’80 per cento del reddito soggetto all’AVS su cui si fonda l’ultimo calcolo dei Suoi contributi d’acconto per il 2019, ma al massimo a 196 franchi al giorno. Nel caso dei lavoratori indipendenti, l’importo massimo dell’indennità giornaliera è raggiunto con un reddito annuo di 88 200 franchi (88 200 x 0,8 /360 giorni = 196 franchi al giorno). Non è previsto un importo minimo per l’indennità. Per i coniugi e i partner registrati di lavoratori indipendenti, l’indennità ammonta all’80 per cento della perdita salariale subita nel mese per il quale si richiede l’indennità rispetto al reddito mensile medio soggetto all’AVS nel 2019, ma al massimo a 196 franchi al giorno. Questo importo corrisponde a una perdita salariale mensile di 7350 franchi (7350 x 0,8 / 30 giorni = 196 franchi al giorno).
Esempio di calcolo
Manuel C. è un lavoratore indipendente e gestisce un piccolo teatro. Per il calcolo della sua indennità è determinante il reddito annuo, convertito in reddito giornaliero, utilizzato per la fissazione dei suoi contributi d’acconto AVS per l’anno 2019. Il reddito annuo è moltiplicato per 0,8 e diviso per 360 (giorni). Nel caso di Manuel C., il cui reddito annuo era di 45 000 franchi, l’indennità ammonta a 100 franchi al giorno (45 000 x 0,8 / 360 giorni = 100 franchi al giorno). Se i contributi d’acconto non sono stati calcolati per il 2019, in quanto l’attività lucrativa indipendente è stata avviata solo successivamente, ci si basa sull’ultimo conteggio dei contributi del 2020.
L’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus è soggetta all’obbligo contributivo. Questo significa che ne sono detratti i contributi comunemente dovuti all’AVS, all’assicurazione invalidità (AI), alle indennità di perdita di guadagno (IPG) e, se del caso, all’assicurazione contro la disoccupazione (AD).
Sì, l’indennità va indicata nella dichiarazione d’imposta. La notifica di pagamento vale quale prova.
Le prestazioni di altre assicurazioni sociali o private sono prioritarie rispetto al diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Per principio, in questi casi Lei ha diritto all’indennità soltanto se, ad esempio, in caso di incapacità al lavoro svolge ancora un’attività lucrativa residua.
La data del pagamento dell’indennità dipende da quella della presentazione della richiesta. In linea di massima, l’indennità è versata alla fine del mese.
Si applicano i rimedi giuridici usuali presso le assicurazioni sociali: chi non è d’accordo con l’importo stabilito per la sua indennità può esigere dalla cassa di compensazione una decisione e inoltrare opposizione contro di essa. Se la cassa di compensazione ha deciso negativamente sul diritto, si può fare opposizione anche contro la decisione di rifiuto. La decisione contiene tutte le informazioni necessarie.
Indennità per le persone assimilabili a un datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda
Ha diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus se è impiegato/a nella Sua impresa, vi esercita una funzione dirigenziale e subisce una perdita salariale in seguito alla chiusura di strutture o al divieto di svolgere manifestazioni, a prescindere dal fatto che il provvedimento in questione sia stato deciso dalle autorità cantonali o da quelle federali. Questo vale anche per il Suo coniuge o partner registrato che lavora nell’azienda.
In assenza di chiusura completa o di divieto di svolgere manifestazioni, ha comunque diritto all’indennità se subisce una perdita salariale e la Sua impresa registra una diminuzione considerevole della cifra d’affari a causa dei provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di COVID-19. È il caso se, nel mese da indennizzare, la Sua cifra d’affari è diminuita almeno del 55 per cento (per i diritti fino al 18 dicembre 2020) o al 40 per cento (per i diritti dal 19 dicembre 2020) rispetto alla cifra d’affari mensile media realizzata negli anni 2015–2019 o durante il periodo di attività effettivo. Inoltre, deve aver versato contributi all’AVS su un reddito conseguito con l’attività in questione pari ad almeno 10 000 franchi nel 2019.
Regolamentazione transitoria per il mese di dicembre 2020 (riduzione del limite della diminuzione della cifra d’affari dal 55 % al 40 % dal 19.12.2020):
- Se in tutto il mese di dicembre ha registrato una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 40 per cento ma inferiore al 55 per cento, ha diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus a partire dal 19 dicembre 2020, se sono adempiute tutte le altre condizioni di diritto.
- Se in tutto il mese di dicembre ha registrato una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento, ha diritto all’indennità per l’intero mese, se sono adempiute tutte le altre condizioni di diritto.
Sì, in questo caso ha diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per l’intero periodo della chiusura di strutture ordinata dalle autorità cantonali o federali, a prescindere dal fatto che il provvedimento in questione sia stato deciso dalle autorità cantonali o da quelle federali. Questo vale anche per il Suo coniuge o partner registrato che lavora nell’azienda.
Sì, ha diritto all’indennità se subisce una perdita salariale e la Sua impresa registra una limitazione considerevole dell’attività lucrativa a causa dei provvedimenti adottati a livello cantonale o federale per far fronte all’epidemia di COVID-19. È il caso se, nel mese per il quale richiede l’indennità, la Sua cifra d’affari è diminuita almeno del 55 per cento (per i diritti fino al 18 dicembre 2020) o del 40 per cento (per i diritti dal 19 dicembre 2020) rispetto alla cifra d’affari mensile media realizzata negli anni 2015–2019 o durante il periodo di attività effettivo. Inoltre, deve aver versato contributi all’AVS su un reddito conseguito con l’attività in questione pari ad almeno 10 000 franchi nel 2019. Questo vale per analogia anche per il Suo coniuge o partner registrato che lavora nell’azienda.
Regolamentazione transitoria per il mese di dicembre 2020 (riduzione del limite della diminuzione della cifra d’affari dal 55 % al 40 % dal 19.12.2020):
- Se in tutto il mese di dicembre ha registrato una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 40 per cento ma inferiore al 55 per cento, ha diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus a partire dal 19 dicembre 2020, se sono adempiute tutte le altre condizioni di diritto.
- Se in tutto il mese di dicembre ha registrato una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento, ha diritto all’indennità per l’intero mese, se sono adempiute tutte le altre condizioni di diritto.
Sì, in questo caso ha diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per l’intero periodo del divieto di svolgere manifestazioni ordinato dalle autorità, a prescindere dal fatto che il divieto sia stato deciso dalle autorità cantonali o da quelle federali. L’indennità è versata per un mese intero, e non più per il periodo della manifestazione. Per poterla ricevere, deve presentare una nuova richiesta ogni mese, al più presto dopo la fine del mese interessato dalla perdita di guadagno. Eccezione: la prima richiesta copre il periodo compreso tra il 17 settembre e il 31 ottobre 2020. Questo vale anche per il Suo coniuge o partner registrato che lavora nell’azienda.
No, si ha diritto all’indennità solo se la chiusura della struttura è stata decisa a livello cantonale o federale. Il diritto all’indennità in seguito alla limitazione considerevole dell’attività lucrativa può essere fatto valere solo se la struttura è rimasta aperta.
L’attività lucrativa è considerata aver subìto una limitazione considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento (per i diritti fino al 18 dicembre 2020) o al 40 per cento (per i diritti dal 19 dicembre 2020) rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015–2019 o durante il periodo di attività effettivo. Va sempre considerata la cifra d’affari dell’intero mese civile. Il diritto può essere esercitato con effetto retroattivo per un mese intero o più mesi, purché la condizione sia adempiuta per ciascun mese. Incombe alla persona che esercita il diritto fare i calcoli necessari per ottenere la cifra d’affari mensile media da indicare nel modulo di richiesta.
Cifra d’affari nel 2015 = | 310 000 franchi |
Cifra d’affari nel 2016 = | 250 000 franchi |
Cifra d’affari nel 2017 = | 400 000 franchi |
Cifra d’affari nel 2018 = | 140 000 franchi |
Cifra d’affari nel 2019 = | 460 000 franchi |
Totale = | 1 560 000 |
Se l’attività lucrativa è stata avviata prima del 1° gennaio 2015, la cifra d’affari complessiva degli anni 2015–2019 va divisa per 60 (ovvero 5 anni da 12 mesi).
Se l’attività lucrativa è stata avviata dopo il 1° gennaio 2015, il divisore deve essere ridotto in funzione della durata dell’attività. Esempio: l’attività lucrativa è stata avviata il 1° aprile 2017, il che corrisponde a 33 mesi fino alla fine del 2019. La cifra d’affari complessiva degli anni 2017–2019 va dunque divisa per 33.
Formula per il calcolo della diminuzione della cifra d’affari mensile
Cifra d’affari complessiva per gli anni 2015–2019 divisa per 60 (1 560 000 / 60 = 26 000)
Cifra d’affari mensile media per gli anni 2015–2019 |
26 000 franchi |
- Cifra d’affari nel mese da indennizzare | 10 000 franchi |
= differenza | 16 000 franchi |
in % | 61,54 |
Per convertire la diminuzione della cifra d’affari in percentuale, bisogna dividere la differenza tra la cifra d’affari mensile media per gli anni 2015–2019 e la cifra d’affari del mese da indennizzare per la cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019 e poi moltiplicare il risultato per 100:
formula: (26 000-10 000) / 26 000 x 100 = 61,54 %
Se il risultato è uguale o superiore al 55 per cento (per i diritti fino al 18 dicembre 2020) o al 40 per cento (per i diritti dal 19 dicembre 2020) e/o il Suo salario ha dovuto essere ridotto o soppresso, ha diritto all’indennità.
In questo caso, ha diritto all’indennità soltanto dal 19 dicembre 2020. Per i periodi precedenti occorre una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento e non è previsto un diritto parziale all’indennità.
No, non ha diritto all’indennità se la diminuzione della cifra d’affari è inferiore al 40 per cento e/o il Suo salario non è stato ridotto o soppresso, in quanto non adempie la condizione di diritto prevista.
Se la Sua attività lucrativa è stata avviata dopo il 2015, la media va calcolata a partire dal momento del suo inizio e per la sua intera durata. La cifra d’affari media durante questo periodo va poi convertita in importo mensile e confrontata con la cifra d’affari attuale.
Se la Sua attività lucrativa è stata avviata dopo il 2019, deve aver realizzato una cifra d’affari per almeno tre mesi e conseguito un reddito annuo soggetto all’AVS pari ad almeno 10 000 franchi. Se l’attività è durata meno di un anno, il limite di reddito di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito convertito in reddito annuo. Per aver diritto all’indennità, dal confronto tra la cifra d’affari registrata nel mese da indennizzare e la cifra d’affari media più elevata registrata nel corso dei tre mesi deve risultare una diminuzione pari almeno al 55 per cento della cifra d’affari. I tre mesi di riferimento non devono essere necessariamente consecutivi. Lei deve indicare alla cassa di compensazione quali tre mesi vuole che siano presi in considerazione.
Per i mesi fino al dicembre del 2020, l’indennità è accordata per ogni mese durante il quale la diminuzione della cifra d’affari è stata pari almeno al 55 per cento sull’arco di un mese civile intero. Chi ha registrato una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 40 per cento ma inferiore al 55 per cento nel mese di dicembre ha diritto all’indennità per il periodo compreso tra il 19 e il 31 dicembre 2020, se sono adempiute tutte le altre condizioni di diritto. Per i mesi successivi, il diritto all’indennità sussiste in caso di una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 40 per cento. Non si tiene conto di lassi di tempo più brevi di un mese. In qualità di persona in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, la cifra d’affari determinante è quella della ditta. Il diritto va esercitato posticipatamente, per ciascun mese per il quale le condizioni di diritto sono adempiute, presentando ogni mese una nuova richiesta alla cassa di compensazione competente. La richiesta può essere inoltrata al più presto dopo la fine del mese per il quale si richiede l’indennità. Per esercitare ad esempio il diritto all’indennità per il mese di dicembre, la richiesta può essere inoltrata al più presto all’inizio di gennaio.
Se riprende la Sua attività, deve comunicarlo alla Sua cassa di compensazione AVS, che interromperà il versamento dell’indennità. Nel caso di un nuovo divieto, una nuova chiusura o una nuova diminuzione considerevole della cifra d’affari, potrà ripresentare una richiesta d’indennità, al più tardi fino al 30 giugno 2021.
L’indennità non viene versata automaticamente. Può presentare la richiesta alla cassa di compensazione AVS competente per la riscossione dei Suoi contributi, che Le verserà poi direttamente l’indennità. Il modulo «318.756 - Richiesta indennità di perdita di guadagno per il coronavirus in caso di diritto dal 17 settembre 2020» può essere scaricato qui. Le prestazioni riscosse indebitamente dovranno essere restituite; potranno essere svolti controlli a campione.
Sì, per esercitare il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per il periodo successivo al 16 settembre 2020 deve presentare una nuova richiesta alla Sua cassa di compensazione, poiché a quella data tutti i diritti si sono estinti. Il modulo «318.756 - Richiesta indennità di perdita di guadagno per il coronavirus in caso di diritto dal 17 settembre 2020» è disponibile sui siti Internet delle casse di compensazione oppure qui.
Il diritto inizia al più presto il 17 settembre 2020. Il diritto derivante da una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento inizia al più presto il 17 settembre 2020, mentre quello derivante da una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 40 per cento inizia al più presto il 19 dicembre 2020 (per il calcolo della diminuzione della cifra d’affari è però determinante l’intero mese di dicembre).
Il diritto all’indennità cessa il giorno in cui non sono più adempiute tutte le condizioni di diritto, ma al più tardi il 30 giugno 2021. Lei deve comunicare la ripresa dell’attività o il ritorno della Sua cifra d’affari a livelli normali alla Sua cassa di compensazione, che interromperà il versamento dell’indennità. Nel caso di un nuovo divieto, una nuova chiusura o una nuova diminuzione considerevole della cifra d’affari, potrà ripresentare una richiesta d’indennità, al più tardi fino al 30 giugno 2021. Le prestazioni riscosse indebitamente dovranno essere restituite; potranno essere svolti controlli a campione.
L’età è irrilevante per il diritto all’indennità di perdita di guadagno. Inoltre, la rendita di vecchiaia non rientra tra le prestazioni sociali che precludono la possibilità di ricevere l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Tuttavia, questo non significa che si possa ricevere automaticamente l’indennità parallelamente alla rendita di vecchiaia, poiché l’elemento determinante per il calcolo della perdita di guadagno è il reddito soggetto all’AVS, che può essere nullo a causa della franchigia, anche se si consegue un reddito: se ha raggiunto l’età di pensionamento AVS e percepisce meno di 1400 franchi al mese (ovvero 16 800 franchi all’anno), il reddito in questione non è soggetto all’AVS.
L’indennità ammonta all’80 per cento della perdita salariale subita nel mese per il quale si richiede l’indennità rispetto al reddito mensile medio soggetto all’AVS nel 2019, ma al massimo a 196 franchi al giorno. Questo importo corrisponde a una perdita salariale mensile di 7350 franchi (7350 x 0,8 / 30 giorni = 196 franchi al giorno). Non è previsto un importo minimo. Se l’attività è stata iniziata nel corso dell’anno, il reddito soggetto all’AVS determinante è quello indicato nel conteggio salariale del primo trimestre del 2020. Per i coniugi e i partner registrati di lavoratori indipendenti, l’indennità ammonta all’80 per cento della perdita salariale subita nel mese per il quale si richiede l’indennità rispetto al reddito mensile medio soggetto all’AVS nel 2019, ma al massimo a 196 franchi al giorno. Questo importo corrisponde a una perdita salariale mensile di 7350 franchi (7350 x 0,8 / 30 giorni = 196 franchi al giorno).
Esempio di calcolo:
Manuel C. è il direttore della propria Sagl e nel 2019 percepiva un reddito mensile medio soggetto all’AVS di 4000 franchi. Con la situazione attuale, ha dovuto ridurre il suo salario a 1000 franchi, il che corrisponde a una perdita salariale di 3000 franchi. Per il calcolo della sua indennità, la perdita salariale è moltiplicata per 0,8 e divisa per 30 (giorni). Nel caso di Manuel C., l’indennità ammonta a 80 franchi al giorno (3000 x 0,8 / 30 giorni = 80 franchi al giorno). Se il salario non subisce alcuna diminuzione, non si ha diritto all’indennità.
L’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus è soggetta all’obbligo contributivo. Questo significa che ne sono dedotti i contributi usuali all’AVS, all’assicurazione invalidità (AI), alle indennità di perdita di guadagno (IPG) e, se del caso, all’assicurazione contro la disoccupazione (AD).
Sì, l’indennità va indicata nella dichiarazione d’imposta. La notifica di pagamento vale quale prova.
Le prestazioni di altre assicurazioni sociali o private sono prioritarie rispetto al diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Per principio, in questi casi Lei ha diritto all’indennità soltanto se, ad esempio, in caso di incapacità al lavoro svolge ancora un’attività lucrativa residua.
Un’impresa può presentare una richiesta di sostegno per i casi di rigore (art. 12 della legge COVID-19), a prescindere dal fatto che percepisca o meno l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus.
La data del pagamento dell’indennità dipende da quella della presentazione della richiesta. In linea di massima, l’indennità è versata alla fine del mese.
Si applicano i rimedi giuridici usuali presso le assicurazioni sociali: chi non è d’accordo con l’importo stabilito per la sua indennità può esigere dalla cassa di compensazione una decisione e inoltrare opposizione contro di essa. Se la cassa di compensazione ha deciso negativamente sul diritto, si può fare opposizione anche contro la decisione di rifiuto. La decisione contiene tutte le informazioni necessarie.
Indennità per i frontalieri
Se lavora in Svizzera e vive in un Paese limitrofo, può avere diritto all’indennità prevista per i genitori o in caso di quarantena su prescrizione medica o su ordine di un’autorità nella stessa misura e alle stesse condizioni di diritto previste per gli altri aventi diritto. Se invece non può esercitare la Sua attività per altre ragioni, per esempio a causa della chiusura delle frontiere, non ha diritto all’indennità.
Sì, anche se Suo figlio va a scuola in un Paese limitrofo, Lei può avere diritto all’indennità prevista per i genitori in quanto frontaliero/a che lavora in Svizzera. In tal caso, Lei ha gli stessi diritti e Le si applicano le stesse condizioni di diritto degli altri genitori.
Reporting delle prestazioni versate
I dati si basano sulle comunicazioni delle casse di compensazione, che di regola vengono effettuate settimanalmente, senza garanzia di completezza e correttezza. In seguito all’introduzione della nuova prestazione, le casse di compensazione stanno ricevendo un gran numero di richieste, il cui esame richiederà un certo tempo. I dati si riferiscono alle prestazioni già versate fino a un dato momento e non alle prestazioni effettivamente dovute.
Ultima modifica 23.02.2021